Portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della sosta tariffata

A cura di M. Valli

Per la Cassazione anche gli invalidi che espongono il contrassegno devono effettuare il pagamento quando sostano negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu. Ma sarà così? (G. Carmagnini)

14 Ottobre 2009
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Quando le pronunce giurisprudenziali si susseguono, magari intervallate da note o pareri ministeriali, i nostri miseri tentativi di fare chiarezza non possono che partire dalla chiarezza dei numeri, quindi vediamo in ordine di successione temporale cosa emerge nella problematica della sosta a pagamento per i portatori di handicap che espongono il relativo permesso. Vediamo almeno i principali provvedimenti che si sono succeduti, al fine di poter meglio comprendere la chiarezza dell’ultima recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 in materia di sosta a pagamento per soggetto portatore di handicap.
Cominciamo quindi con il dire che il codice della strada (art. 381) non stabilisce alcun esonero dal  pagamento per i disabili che espongono il relativo permesso in deroga. Esso stabilisce a chi assegnare il contrassegno e le deroghe di cui può fruite il suo titolare in materia di sosta e di transito. Per quanto concerne la sosta, il permesso, previa esposizione, consente la sosta negli stalli riservati, che devono essere opportunamente realizzati, ma anche in luoghi in cui la sosta del veicolo non crei intralcio o pericolo e prevede la deroga dal rispetto della rotazione oraria, in caso di sosta disciplinata a tempo.

 

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Per la Cassazione anche gli invalidi che espongono il contrassegno devono effettuare il pagamento quando sostano negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu. Ma sarà così? (G. Carmagnini)