Sino al 31 dicembre 2009 possono essere accettate, in luogo della CQC per trasporto di cose, le ricevute attestanti la richiesta di rilascio per documentazione della nuova abilitazione. La ricevuta non vale però trasporto professionale di cose fuori dall’ambito nazionale.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21/10/2009 prot. n. 91180/8.3

24 Ottobre 2009
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