La responsabilità solidale del proprietario del veicolo sussiste sempre ove si riscontri non solo il consenso all’uso del veicolo, ma anche l’omissione di una concreta vigilanza sul medesimo

Cassazione sez. II Civile, 5/10/2009 n. 21253

15 Dicembre 2009
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%