I Lavori della Commissione Trasporti per la riforma del codice e gli ultimi emendamenti approvati – vedi il testo della discussione con gli emendamenti votati e approvati alla data del 3 giugno 2010

4 Giugno 2010
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X Commissione – Resoconto di giovedì 3 giugno 2010

 

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2010.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 27 maggio scorso sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 29 e sono state accantonate alcune proposte emendative che saranno esaminate successivamente a quelle riferite agli articoli da 30 a 63 (le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta della Commissione, nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2010). Per quanto riguarda la richiesta di revisione del giudizio di ammissibilità delle proposte emendative a propria firma presentata dal deputato Motta, fa presente di aver comunicato per iscritto al deputato stesso che il giudizio di ammissibilità, che si riferisce non al merito delle proposte emendative ma alla riconducibilità delle stesse a parti modificate o aggiunte dall’altro ramo del Parlamento, deve ritenersi confermato.

Avverte di aver presentato l’emendamento 12.2 (vedi allegato). Osserva che tale emendamento ha carattere sostanzialmente tecnico in quanto precisa la formulazione delle modifiche introdotte dal Senato all’articolo 12, estendendole anche ai documenti di proprietà e sopprimendo una previsione, relativa all’identificazione del soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo, di incerta applicazione giuridica. Avverte che l’emendamento 12.2 sarà posto in votazione dopo gli emendamenti accantonati.

 

Passando all’esame degli emendamenti riferiti agi articoli da 30 a 63, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Mereu 34.1 e Garagnani 34.2 e 34.4.

 

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 34.

 

Carlo MONAI (IdV) invita ad una riflessione sull’emendamento Mereu 34.1, richiamando la disciplina generale sulla depenalizzazione introdotta dalla legge 689 del 1981, nonché la disciplina sui giudici di pace, che prevedono norma di applicazione generale del lavoro sostitutivo di altre sanzioni. Segnala pertanto l’opportunità di evitare una proliferazione di discipline specifiche.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, tenuto anche delle considerazioni del deputato Monai, propone di accantonare l’emendamento Mereu 34.1.

 

La Commissione concorda.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatando l’assenza del deputato Garagnani, dichiara che si intende che abbia rinunciato agli emendamenti a sua firma 34.2 e 34.4.

Invita quindi i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Montagnoli 36.1 e Compagnon 36.2. Avverte che risponde almeno parzialmente alle finalità di questi emendamenti il successivo emendamento Garofalo 36.3, su cui esprime parere favorevole.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 36.

 

Silvia VELO (PD) invita ad una riflessione sull’entità delle sanzioni che verranno a determinarsi per effetto della norma, osservando che le sanzioni pecuniarie incidono molto più pesantemente sui soggetti a basso reddito.

 

Carlo MONAI (IdV) rileva che l’emendamento Garofalo 36.3 determina una discrasia rispetto alla disciplina relativa alle violazioni commesse in orario notturno, che prevede un aumento di un terzo della sanzione per le violazioni commesse dalle ore 22 alle ore 7. Richiama altresì il criterio di ragionevolezza al quale spesso si ispirano le sentenze della Corte costituzionale, osservando che si verrebbe a prevedere una fascia oraria più ristretta per violazioni anche più gravi di quelle alle quali si applica la fascia oraria più ampia.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l’opportunità di una soppressione della disposizione introdotta dal Senato, in conformità con quanto proposto dal proprio emendamento 36.1.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) evidenzia l’esigenza di uniformità nella disciplina sanzionatoria anche per quanto concerne la individuazione delle fattispecie. Segnala altresì che le violazioni in questione possono essere più pericolose durante le ore diurne.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, rileva che la disposizione introdotta dal Senato si applica ai casi di tasso alcolemico più basso. Osserva altresì che la Commissione si trova di fronte all’alternativa di mantenere la disposizione del testo introdotta dal Senato, sopprimerla ovvero rivederla limitandone la fascia oraria di applicazione.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che, se è necessario individuare una soluzione condivisa, l’emendamento Garofalo 36.3 può costituire un adeguato compromesso. Pur ribadendo la propria preferenza per la soppressione della orma introdotta dal Senato, dichiara quindi di ritirare il proprio emendamento 36.1.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatando l’assenza del deputato Compagnon, dichiara che si intende che abbia rinunciato all’emendamento a sua firma 36.2.

 

Carlo MONAI (IdV) dichiara di astenersi sull’emendamento Garofalo 36.3.

 

La Commissione approva l’emendamento Garofalo 36.3 (vedi allegato).

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Terranova 38.1, a condizione che venga riformulato (vedi allegato). Fa presente che la riformulazione ripristina per due anni il limite di 90 giorni dall’accertamento della violazione per la notifica del verbale e il limite di 100 giorni nel caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore e notificata agli obbligati in solido e prevede che, a decorrere dal terzo anno dall’entrata in vigore della legge, si applichi l’ulteriore riduzione dei termini introdotti dal Senato, rispettivamente a 60 e 90 giorni. Invita infine il presentatore al ritiro dell’emendamento Montagnoli 38.2, che almeno per il primo periodo di applicazione della legge risulterebbe assorbito dall’emendamento Terranova 38.1. Invita altresì il presentatore al ritiro degli emendamenti Montagnoli 38.3 e 38.4.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 38.

 

Carlo MONAI (IdV) concorda con la esigenza di certezza dei tempi di notifica dei verbali che è assicurata dalla riformulazione dell’emendamento Terranova 38.1.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) evidenzia la difficoltà di una ulteriore riduzione dei tempi di notifica rispetto a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera.

 

Silvia VELO (PD) concorda con il rilievo del collega Montagnoli. In particolare sottolinea la situazione di difficoltà dei comuni, che oltre a subire i pesanti tagli previsti dalla manovra finanziaria rischierebbero di perdere una parte considerevole dei proventi delle multe.

 

Marco DESIDERATI (LNP) sottolinea la situazione di grave difficoltà in cui si troverebbero i piccoli comuni.

 

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che il periodo transitorio di due anni dovrebbe ritenersi sufficiente.

 

Daniele TOTO (PdL) segnala l’esigenza di prevedere termini perentori non soltanto per i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ama anche degli apparati pubblici nei confronti dei cittadini. Ritiene adeguato il termine di 24 mesi.

 

Settimo NIZZI (PdL) rileva che, in una situazione come quella attuale in cui non è possibile per i comuni incrementare il numero degli addetti, l’ulteriore riduzione dei tempi di notifica rischia di determinare l’invalidità di un gran numero di verbali.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, osserva che è importante stabilire obiettivi certi anche sotto il profilo temporale. Rileva altresì che il ritardo nell’informatizzazione dei comuni non può costituire una valida giustificazione. Osserva infine che se i due anni previsti per la disposizione transitoria non dovessero dimostrarsi sufficienti si potrebbe stabilire un’ulteriore proroga.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insiste per il ripristino del testo della Camera, come proposto dal proprio emendamento 38.2. Ritiene che non si debbano penalizzare i comuni e, in particolare quelli dell’Italia settentrionale, dove la percentuale di pagamento delle sanzioni comminate risulta molto più alta che nel resto del Paese.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, osserva che sarebbe comunque opportuna una riformulazione dell’emendamento Montagnoli 38.2 volta a ripristinare il termine di 100 giorni nel caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore e notificata agli obbligati in solido.

 

Carlo MONAI (IdV) non condivide l’esigenza di una riformulazione dell’emendamento, dato che nel caso indicato dal relatore il Senato ha già valutato che il termine di 90 giorni può ritenersi sufficiente.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in considerazione dell’andamento del dibattito, modifica il proprio parere sull’emendamento Montagnoli 38.2, esprimendo parere favorevole.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione sull’emendamento Montagnoli 38.2.

 

Vincenzo GAROFALO (PdL), in qualità di cofirmatario, ritira l’emendamento Terranova 38.1.

 

La Commissione approva l’emendamento Montagnoli 38.2 (vedi allegato).

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira i propri emendamenti 38.3 e 38.4.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Garagnani 40.1.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull’emendamento Garagnani 40.1.

 

Carlo MONAI (IdV) rileva anche in questo caso l’opportunità di verificare che la disciplina introdotta non si differenzi rispetto a quella prevista in via generale per la rateazione delle ammende.

 

La Commissione approva l’emendamento Garagnani 40.1 (vedi allegato).

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Monai 42.1 e 42.3 che possono considerarsi assorbiti dall’emendamento Toto 42.4, su cui esprime parere favorevole. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti Zeller 42.5 e Compagnon 42.6.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 42.

 

Carlo MONAI (IdV) invita a non aggravare ulteriormente le procedure burocratiche relative all’utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, osserva che, nel momento in cui con l’emendamento Toto 42.4 si prevede che le risorse da destinare alle finalità di potenziamento della segnaletica, dei controlli, di effettuazione dei test tesi a rilevare lo stato di ebbrezza e l’assunzione di sostanze stupefacenti nei conducenti e di educazione nelle scuole siano computati come una percentuale del totale dei proventi delle multe di spettanza dello Stato e non soltanto delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del provvedimento, risulta altresì opportuno mantenere la specifica procedura richiesta dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

Carlo MONAI (IdV) ritira gli emendamenti a propria firma 42.1 e 42.3. Dichiara quindi di astenersi sull’emendamento Toto 42.4.

 

La Commissione approva l’emendamento Toto 42.4 (vedi allegato).

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira l’emendamento a propria firma 42.5.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatando l’assenza del deputato Compagnon, dichiara che si intende che abbia rinunciato all’emendamento a sua firma 42.6.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l’emendamento Monai 44.1 ed esprime parere favorevole sull’emendamento Garofalo 44.2.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 44.

 

Carlo MONAI (IdV) pur riconoscendo che la disposizione introdotta dal Senato, che prevede la possibilità di autorizzare in determinate fasce orarie la guida nei periodi di sospensione della patente può dimostrarsi utile in particolari circostanze e, soprattutto per i territori disagiati, insiste per la votazione del proprio emendamento 44.1.

 

La Commissione respinge l’emendamento Monai 44.1.

 

Approva quindi l’emendamento Garofalo 44.2 (vedi allegato).

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita i presentatori al ritiro dell’emendamento Toto 45.1, degli identici emendamenti Toto 45.2, Tommaso Foti 45.3 e Monai 45.4, dell’emendamento Montagnoli 45.5 ed esprime parere favorevole sull’emendamento Baldelli 45.6.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 45.

 

Daniele TOTO (PdL) ritira i propri emendamenti 45.1 e 45.2.

 

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l’emendamento Tommaso Foti 45.3 e lo ritira.

 

Carlo MONAI (IdV) ritira l’emendamento a propria firma 45.4.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l’emendamento a propria firma 45.5.

 

Carlo MONAI (IdV), con riferimento all’emendamento Baldelli 45.6, osserva che la violazione degli obblighi di comportamento prescritti dal codice deve essere sanzionata anche quando ha luogo alla guida di un ciclomotore. Ritiene inoltre che l’eventuale approvazione dell’emendamento Baldelli 45.6 determinerebbe una situazione di disparità tra i conducenti di ciclomotore non muniti della patente di categoria B, che si troverebbero nell’impossibilità di conseguirla, rispetto ai conducenti di ciclomotore che sono in possesso di tal patente, per i quali non si applicherebbe la decurtazione dei punti.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che l’emendamento Baldelli 45.6 permetterebbe di eludere facilmente le conseguenze della decurtazione dei punti sulla patente di categoria B.

 

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che il testo licenziato dal Senato già contiene la possibilità di guidare in determinate fasce orarie in caso di sospensione della patente. Non ritiene quindi opportuna l’attenuazione delle sanzioni per le violazioni effettuate con i ciclomotori.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, osserva che l’emendamento Baldelli 45.6 avrebbe effetto anche per i conducenti di minicar. Dichiara quindi modificare il proprio parere sull’emendamento Baldelli 45.6, invitando il presentatore al ritiro.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modifica, in conformità al relatore, il proprio parere sull’emendamento Baldelli 45.6.

 

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l’emendamento Baldelli 45.6 e lo ritira.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Terranova 46.02, e invita quindi il presentatore al ritiro dell’articolo aggiuntivo Monai 46.01. osservando che deve sostanzialmente ritenersi dall’articolo aggiuntivo Terranova 46.02.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all’articolo 46.

 

Carlo MONAI (IdV) chiede chiarimenti in ordine alle differenze nella formulazione dei due articoli aggiuntivi.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, rileva che ambedue gli articoli aggiuntivi prevedono lo svolgimento obbligatorio di programmi di sicurezza stradale nelle scuole a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011. L’articolo aggiuntivo Terranova 46.02 inserisce peraltro una previsione di invarianza finanziaria, per cui tali programmi devono essere svolti nell’ambito delle risorse già disponibili. Rileva altresì che l’articolo aggiuntivo terranova 46.02 semplifica la procedura relativa alla definizione dei programmi in questione, in modo da permettere di pervenire alla determinazione del contenuto dei suddetti programmi in tempi rapidi.

 

Carlo MONAI (IdV) esprime la preoccupazione di richiedere alle scuole lo svolgimento di ulteriori attività senza fornire ad esse le risorse necessarie. Insiste pertanto nella richiesta di votazione del proprio articolo aggiuntivo 46.01.

 

La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Monai 46.01.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) con riferimento all’articolo aggiuntivo Terranova 46.02 evidenzia l’opportunità che lo svolgimento obbligatorio dei programmi di sicurezza stradale decorra dall’anno scolastico 2011/2012, anziché da quello 2010/2011.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, condivide le osservazioni del deputato Montagnoli e propone una riformulazione in tal senso dell’articolo aggiuntivo Terranova 46.02 (vedi allegato).

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Terranova 46.02 nel testo riformulato.

 

Vincenzo GAROFALO (PdL), a titolo di cofirmatario, accetta la riformulazione dell’articolo aggiuntivo Terranova 46.02, proposta dal relatore.

 

Carlo MONAI (IdV) dichiara la propria astensione sull’articolo aggiuntivo Terranova 46.02.

 

La Commissione approva l’articolo aggiuntivo Terranova 46.02, come riformulato (vedi allegato).

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Monai 47.1, Cosenza 47.2 e Toto 47.3.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 47.

 

Carlo MONAI (IdV) ritira l’emendamento a propria firma 47.1.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatando l’assenza del deputato Cosenza, dichiara che si intende che abbia rinunciato all’emendamento a sua firma 47.2.

 

Daniele TOTO (PdL) ritira il proprio emendamento 47.3.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore al ritiro dell’emendamento Zeller 49.1.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull’emendamento Zeller 49.1.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 49.1.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Montagnoli 52.1, 52.2 e 52.3.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 52.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede chiarimenti sulle motivazioni delle disposizioni inserite dal Senato all’articolo 52, che prevedono il rilascio della patente italiana al cittadino straniero che risiede in Italia soltanto da un anno.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che tali disposizioni sono volte a coordinare la disciplina relativa alla conversione della patente con quella relativa al rilascio della carta di qualificazione del conducente.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che è stata una scelta soltanto dell’Italia quella di anticipare l’adozione della carta di qualificazione del conducente.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all’articolo 52.

 

La Commissione concorda.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Compagnon 54.1, Monai 54.3, ammissibile limitatamente alle modifiche apportate al comma 1 e Monai 54.4. Esprime parere favorevole sull’emendamento Toto 54.2, a condizione che venga riformulato (vedi allegato). Fa presente che la riformulazione è volta a limitare le modifiche al solo comma 2 dell’articolo 14 della legge quadro sull’alcol, prevedendo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali dalle ore 2 alle ore 6. Invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Zeller 54.5 e 54.6.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 54.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatando l’assenza del deputato Compagnon, dichiara che si intende che abbia rinunciato all’emendamento a sua firma 54.1.

 

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 54.3, limitatamente alla parte ammissibile, nonché dell’emendamento 54.4.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 54.3, limitatamente alla parte ammissibile, e Monai 54.4.

 

Approva quindi l’emendamento Toto 54.2, come riformulato (vedi allegato).

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira i propri emendamenti 54.5 e 54.6.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che l’emendamento Pini 55.1 è stato sottoscritto dai deputati Sergio Pizzolante ed Emerenzio Barbieri.

Esprime parere favorevole sull’emendamento Pini 55.1, a condizione che venga riformulato (vedi allegato). Fa presente che la riformulazione, oltre ad eliminare le disposizioni dichiarate inammissibili in quanto non attinenti alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e le disposizioni che intervengono sulla disciplina della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, stabilisce che, per tutti i locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata la somministrazione e la vendita, anche attraverso distributori automatici, dalle ore 3 alle ore 6 della notte. Per gli esercizi di vicinato la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto. Sono infine ridefinite le sanzioni. Si prevede la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro in caso di violazione del divieto di vendita e somministrazione e la sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni in caso di reiterazione nel biennio (la normativa vigente prevede la sospensione dell’attività fin dalla prima violazione). Si stabilisce la sanzione pecuniaria da 300 a 1.200 euro per i locali di spettacolo che violano l’obbligo di rendere possibile la rilevazione volontaria del tasso alcolemico all’uscita del locale e di esporre le tabelle illustrative dei danni causati dall’alcol (nella normativa vigente è prevista una sanzione identica a quella stabilita nel caso di violazione del divieto di somministrazione.

Dal momento che l’emendamento Pini 55.1, come riformulato, sostituisce interamente l’articolo 55, invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 55.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 55.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime apprezzamento per l’emendamento Pini 55.1 come riformulato, osservando che si tratta di una disposizione di facile applicazione e che recepisce gran parte degli emendamenti presentati dal proprio gruppo. Sottoscrive quindi l’emendamento Pini 55.1, nel testo riformulato.

 

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l’emendamento Pini 55.1, come riformulato.

 

Silvia VELO (PD) chiede un ulteriore approfondimento sull’emendamento Pini 55.1, come riformulato.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO invita la Commissione a riflettere sul fatto che l’eventuale approvazione dell’emendamento Pini 55.1 come riformulato comporta il venir meno delle disposizioni introdotte dal Senato in merito all’obbligo per tutti i locali di dotarsi di un precursore.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in considerazione della richiesta della collega Velo propone di accantonare l’emendamento Pini 55.1, come riformulato e conseguentemente i restanti emendamenti riferiti all’articolo 55.

Propone altresì di accantonare l’emendamento Motta 63.1.

 

La Commissione concorda.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, propone quindi di passare all’esame degli emendamenti accantonati nella seduta del 27 maggio scorso.

Ribadisce quindi l’invito al ritiro dell’emendamento Monai 14.1.

 

Carlo MONAI (IdV), come già rilevato nella seduta del 27 maggio, ribadisce l’opportunità di individuare sanzioni più severe rispetto a quelle previste dal testo licenziato dal Senato per chi effettua modifiche ai ciclomotori atte ad aumentarne la velocità.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di valutare la possibilità di pervenire alla definizione di una sanzione più severa.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, propone pertanto di mantenere accantonato l’emendamento Monai 14.1.

 

La Commissione concorda.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in merito all’emendamento Toto 16.2, fa presente che in Paesi quali Francia, Germania e Austria non è previsto un limite di età per la guida dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, salva la previsione di frequenti verifiche periodiche volte ad accertare il permanere dei requisiti necessari per la guida di tali mezzi. Modifica pertanto il proprio parere sull’emendamento Toto 16.2, invitando il presentatore al ritiro.

 

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con l’osservazione del relatore, rilevando che, in assenza dell’innalzamento del limite di età, si determina una situazione di disparità a svantaggio dei conducenti italiani.

 

Silvia VELO (PD) osserva che l’innalzamento del limite di età per condurre mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone può essere accolto soltanto a condizione che siano assicurati controlli annuali rigorosi.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO pur ricordando di aver espresso parere favorevole sull’emendamento Toto 16.2, che innalza i limiti di età a 68 anni anziché a 70, osserva che il testo prevede che in sede di revisione della patente i conducenti di tali mezzi debbano produrre anche un certificato anamnestico e una serie di ulteriori certificazioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti prescritti.

 

Carlo MONAI (IdV) invita la Commissione a riflettere sul fatto che la disposizione introdotta dal Senato, come pure l’emendamento Toto 16.2, introducono un limite di età per chi conduce mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone più elevato rispetto a quello di 65 anni previsto per chi conduce mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, anche tenuto conto della considerazione del collega Monai, propone di mantenere accantonato l’emendamento Toto 16.2

 

La Commissione concorda.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ribadisce il parere favorevole sull’emendamento Mussolini 17.8, nel testo riformulato (vedi allegato), ricordando che la riformulazione è volta a prevedere che l’obbligo di effettuare una prova pratica per la guida dei ciclomotori e delle minicar si applichi a decorrere dal 19 gennaio 2011, vale a dire dalla data entro la quale deve essere recepita la direttiva comunitaria in materia di patenti.

 

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce il parere favorevole sull’emendamento Mussolini 17.8, nel testo riformulato.

 

Maurizio IAPICCA (PdL), a titolo di cofirmatario, accetta la riformulazione dell’emendamento Mussolini 17.8, proposta dal relatore.

 

La Commissione approva l’emendamento Mussolini 17.8, nel testo riformulato (vedi allegato).

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3 e Zeller 27.3.

 

La Commissione concorda.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, propone di accantonare il proprio emendamento 12.2.

 

Silvia VELO (PD) osserva che a suo giudizio il testo dell’articolo 12, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, risulta più appropriato rispetto a quanto previsto con l’emendamento 12.2 del relatore.

 

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, a fronte delle considerazioni della collega Velo, ritira il proprio emendamento 12.2.

Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.35.

 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 27 maggio 2010, pagina 73, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: «Garofalo 25.3,» aggiungere le seguenti: «nuova formulazione,»; pagina 74, prima colonna, dopo la trentaseiesima riga, aggiungere il seguente capoverso: «Vincenzo GAROFALO (PdL) accetta la riformulazione dell’emendamento a propria firma 25.3 proposta dal relatore»; pagina 74, prima colonna, dopo la quarantaseiesima riga, aggiungere i seguenti due capoversi: «Silvia VELO (PD) accetta la riformulazione dei propri emendamenti 25.9 e 25.10 proposta dal relatore» e «Daniele TOTO (PdL) appone la propria firma all’emendamento Baldelli 25.7 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore»; pagina 75, seconda colonna, dopo la quarta riga, aggiungere il seguente capoverso: «Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 27.1 proposta dal relatore»; pagina 75, seconda colonna, sopprimere le righe da tredici a sedici; pagina 80, seconda colonna, alla quarantunesima riga, dopo la parola «Baldelli» aggiungere la seguente: «, Toto»; pagina 79, prima colonna, sostituire le righe ventitreesima e ventiquattresima con le seguenti: Al comma 1, apportare le seguenti modifiche: a) alla lettera a), sopprimere la parola: «tecnica»; b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 17, le parole: “i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada” sono sostituite dalle seguenti: “i criteri per l’imposizione della scorta”»; c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) al comma 18, le parole: “all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “all’obbligo di scorta”».

 

 

IX Commissione – Giovedì 3 giugno 2010

 

 

 

ALLEGATO

 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

 

NUOVE FORMULAZIONI, EMENDAMENTO DEL RELATORE E PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

 

ART. 12.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo:

1) dopo le parole: «226, comma 5,» inserire le seguenti: «e nel Pubblico Registro Automobilistico»;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e sul certificato di proprietà»;

b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile della circolazione di un veicolo.»;

2) al comma 3, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti: «sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma».

12. 2. Il Relatore.

 

ART. 17.

 

Al comma 2, sostituire le parole da: «dalla data di adozione» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal 19 gennaio 2011».

17. 8. (nuova formulazione) Mussolini, Iapicca.

(Approvato)

 

ART. 36.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 36.

(Modifica all’articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

 

1. Al comma 2-bis dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «tale incremento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, sono destinati».

36. 3. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

 

ART. 38.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta»;

2) alla lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento»;

b) inserire in fine i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di novanta e di cento giorni di cui al comma 1 dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sono ridotti, rispettivamente, a sessanta e a novanta giorni.

2-ter. All’attuazione del comma 2-bis si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

38. 1. (nuova formulazione) Terranova, Toto, Garofalo.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.

38. 2. Montagnoli.

(Approvato)

 

ART. 40.

 

Al comma 1, capoverso Art. 202-bis, comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 150 euro.

40. 1. Garagnani.

(Approvato)

 

ART. 42.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3:

1) sostituire l’alinea con il seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:»

2) alla lettera a), sostituire le parole: «del 40 per cento» con le seguenti: «del 20 per cento»;

3) alla lettera b), sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento»;

4) alla lettera c), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento» e sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine della lettera;

5) alla lettera d), sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento»;

6) alla lettera e), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 3»;

d) aggiungere in fine il seguente comma: «4-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati».

42. 4. Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

 

ART. 44.

 

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) al comma 6, dopo le parole: “circola abusivamente” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso,”».

44. 2.Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

 

ART. 46.

 

Dopo l’articolo 46 inserire il seguente:

 

Art. 46-bis.

(Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

 

1. Al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.

46. 02. (nuova formulazione) Terranova, Toto, Garofalo.

(Approvato)

 

ART. 54.

 

Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: «dalle ore 2 alle ore 7» con le seguenti: «dalle ore 2 alle ore 6».

54. 2. (nuova formulazione) Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

 

ART. 55.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

 

1. All’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero all’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

55. 1. (nuova formulazione) Pini, Montagnoli, Pizzolante, Barbieri, Zeller, Garofalo.