Opposizione a sanzione amministrativa – appellabilità – ricorribilità per cassazione

A seguito della modifica della legge n. 689 del 1981, articolo 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, articolo 26, contrariamente a quanto previsto per le ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 23, comma 1, citato, che sono tuttora ricorribili, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (articolo 27 del decreto). Cassazione sez. II Civile, 15/2/2010 n. 3505

6 Ottobre 2010
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