Se viene respinta l’opposizione alla cartella esecutiva, che non può riguardare motivi di merito del verbale correttamente notificato, il giudice non può ridurne l’importo, in quanto questo è divenuto titolo esecutivo insuscettibile di modificazioni se non a seguito d’accoglimento di motivi d’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Cassazione sez. II Civile, 6/8/2010 n. 18458

14 Dicembre 2010
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