Danno da perdita del rapporto parentale – risarcimento – regole di equità
Cassazione sez. II Civile, 9/5/2011 n. 26972

4 Luglio 2011
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Il danno da perdita del rapporto parentale deve sì essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate (comb. Disp. Artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e, nello specifico, tenendo conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima, di talché la relativa quantificazione esige un’attenta considerazione di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la pregnanza, in concreto, dell’entità della lesione subita dai superstiti.

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