Il trasporto dei minori sui velocipedi. La circolazione dei velocipedi e il comportamento dei ciclisti, anche in riferimento al trasporto dei passeggeri. L’approfondimento a cura di C. Lo Iacono

12 Agosto 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La circolazione dei velocipedi (1) ed il comportamento dei ciclisti, anche in riferimento al trasporto dei passeggeri, sono disciplinati dall’articolo 182 del Codice della Strada (2) e dall’articolo 377 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (3), entrambi rubricati “Circolazione dei velocipedi”. Vediamo, in sintesi, quanto viene previsto.

In tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, i ciclisti devono procedere disponendosi su unica fila. In mancanza di tali condizioni, possono procedere affiancati ma non in numero superiore a due. Quando si trovano fuori dai centri abitati, devono sempre procedere su un’unica fila, fatta eccezione per il minore di anni dieci che può stare affiancato alla destra di altro ciclista. La norma, finalizzata alla tutela dell’incolumità del bambino, prevede, in pratica, che esso sia protetto tenendolo distante dai veicoli che provengono da tergo ed effettuano il sorpasso.

Per non essere di intralcio o di pericolo per i veicoli che li seguono, i ciclisti devono sempre evitare improvvisi scarti, movimenti a zig-zag e ogni brusca manovra (4).

In presenza di piste riservate ai velocipedi (5), i ciclisti devono circolare su di esse (6), salvo l’eventuale divieto per particolari categorie. Le modalità di transito sono stabilite come segue dai commi 6 e 7 dell’articolo 377 del Regolamento:

  • si applicano, ove compatibili, le medesime norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli (7);
  • dove le piste ciclabili si interrompano, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce oppure per attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le relative manovre con la massima cautela, evitando in modo particolare improvvisi cambiamenti di direzione.

Dovendo essere in grado, in ogni momento, di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie per la guida, il ciclista deve, in particolare, avere libero l’uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano (8) e avere libera e completa visuale davanti a sé e ai due lati.

Per evidenti ragioni di sicurezza, ai ciclisti è posto il divieto di trainare altri veicoli, salvi i casi consentiti dalle norme del Codice della Strada, condurre animali (9) e, ovviamente, di farsi trainare da altri veicoli (10).

Quando per le particolari condizioni della circolazione possono risultare di intralcio o di pericolo per i pedoni, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano. In tal caso devono rispettare le regole previste per i pedoni e usare la comune diligenza e prudenza richieste dalla situazione specifica…

Continua a leggere