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La novella non ha eliminato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca (divenuta ora sanzione amministrativa accessoria al pari della sospensione della patente di guida che il giudice penale è comunque tenuto ad irrogare a seguito della commissione di taluni reati non solo specificamente previsti dallo stesso codice della strada), ma ne ha mutato la qualificazione giuridica, per cui è possibile affermare che i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine generale, possono ritenersi attualmente “sopravvissuti” – nonostante la recente novella – nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e quindi a condizione che sussista il presupposto dell’accertata configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada.