Modifiche alla legge 24 luglio 1981, n. 689 e al Titolo VI del codice della strada in materia di contenzioso – primi commenti sul testo ufficioso. La prima parte dell’approfondimento di G. Carmagnini

6 Settembre 2011
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La novità, se così la si può definire dato che parte da una delega della metà del 2009 e che ha già visto un primo testo approvato in via provvisoria il 9 giugno di quest’anno, con tanto di relazione e osservazioni allegate, necessità di un primo commento, ovviamente superficiale per i tempi e per l’ufficiosità del testo approvato il 1° settembre dal Consiglio dei Ministeri in un momento assai burrascoso della nostra politica.
Lo schema di decreto legislativo approvato in via definitiva nel testo (ufficioso) pubblicato in questo servizio, dà attuazione alla delega affidata al Governo “per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili”, prevista dall’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al fine di operare la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione disciplinati da disposizioni speciali. A tal fine, i procedimenti in parola sono ricondotti :

  1. al rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro (e su questo ci soffermeremo);
  2. al rito sommario di cognizione;
  3. al rito ordinario di cognizione.

La particolarità della riforma consiste dell’aver creato un nuovo testo che si pone in rapporto di complementarità rispetto al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV del medesimo codice. Si tratta, in sostanza, di un ulteriore codice di procedura che raccoglie, coordinandoli nei tre riti sopra indicati, le regole per lo svolgimento dei procedimenti civili di cognizione, prima frammentati all’interno delle singole disposizioni speciali.
Tuttavia, in ossequio ai principi di delega, rimangono invariati i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante.
In particolare, per quello che più interessa la materia di cui ci occupiamo in questo servizio, i ricorsi e le opposizioni in materia, rispettivamente di verbali del codice della strada e ordinanze ingiunzioni, sono ricondotti al modello processuale del rito del lavoro, per i caratteri della concentrazione delle attività processuali e gli ampi poteri di istruzione d’ufficio già previsti dal rito speciale della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In questa opera di semplificazione sono state recepite le letture costituzionalmente orientate della Consulta, che così entrano a far parte di un testo normativo migliorato e di più facile lettura; così ritroviamo la possibilità di presentare il ricorso o l’opposizione a mezzo posta, ovvero gli effetti della mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza.
La materia che qui ci interessa più da vicino è contenuta nel secondo capo del decreto che rinvia al rito del lavoro, previsto dalle norme del titolo IV del II libro del codice di procedura civile…

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