Modifiche alla legge 24 luglio 1981, n. 689 e al Titolo VI del codice della strada in materia di contenzioso – primi commenti sul testo ufficioso. La seconda parte dell’approfondimento di G. Carmagnini

9 Settembre 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Modifiche al Titolo VI del codice della strada

Articolo 204-bis
Le modalità di intervento sulle disposizioni che regolano il contenzioso in materia di codice della strada sono simili a quelle che hanno determinato la pressoché totale abrogazione delle disposizioni che regolano l’opposizione all’ordinanza ingiunzione o all’ordinanza che dispone la sola confisca, fino a oggi contenute negli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per cui anche l’articolo 204-bis del codice della strada viene abrogato, ad eccezione del primo comma che rimane a confermare l’impossibilità di proporre il ricorso giurisdizionale ove sia stato già proposto il ricorso amministrativo avverso il verbale del codice della strada, ovvero nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. All’abrogazione dei restanti commi consegue il rinvio all’articolo 7 del nuovo decreto legislativo, che regolerà così in via speciale il ricorso in sede giurisdizionale avverso il verbale del codice della strada, con il rinvio alle disposizioni del rito per le controversie in materia di lavoro (codice di procedura civile, libro secondo, Titolo IV), salva l’applicazione delle disposizioni speciali contenute nello stesso articolo 7 citato.

Confermato che il ricorso si propone al giudice di pace del luogo in cui la violazione è stata commessa e che l’effetto del ricorso si estendono alle sanzioni accessorie, appare del tutto incomprensibile (se così sarà confermata) la riduzione dei termini per la sua presentazione che passerebbero dagli attuali sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai trenta giorni previsti dal comma 3 dell’articolo 7 in commento. Sessanta giorni è il termine per proporre ricorso da parte del ricorrente residente all’estero. La tardiva presentazione del ricorso, ovvero la presentazione del ricorso successiva al pagamento in misura ridotta, come anche accade oggi, determina l’inammissibilità del ricorso.

Ma il mistero risiede nella riduzione dei termini per presentare ricorso, sia perché non se ne comprende l’utilità in ragione della finalità del provvedimento, dato che tale novità non può determinare alcuna accelerazione al procedimento contenzioso, sia, soprattutto, perché si verificherebbe uno scollamento tra i termini concessi per il pagamento in misura ridotta, quelli per proporre il ricorso amministrativo, nonché quelli per comunicare i dati del conducente.

La concentrazione del procedimento contenzioso non può, infatti, riguardare una fase precedente alla sua, solo eventuale, instaurazione e tale scelta determinerebbe una serie di problemi di difficile previsione. Non si dimentichi che il termine di trenta giorni per comunicare i dati del conducente è stato aumentato a sessanta giorni proprio per farlo coincidere con i termini per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali e amministrativi avverso il verbale. Inoltre, nel testo originale dello schema inviato all’approvazione del Consiglio dei Ministeri il termine per proporre il ricorso giurisdizionale avverso il verbale era rimasto invariato. Per il momento non resta che prendere atto di tale modifica e attendere il testo definitivo del decreto legislativo.

Nulla cambia rispetto all’articolo 204-bis, comma 4-bis, quanto alla legittimazione passiva nel ricorso, per cui rimane legittimato il comune per i ricorsi avverso i verbali di contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada accertate dalla Polizia Municipale.
Riprendendo quanto stabilito oggi dall’articolo 204-bis del codice della strada, nonché dall’articolo 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5 del nuovo decreto e pertanto il giudice vi provvede solo se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile (l’articolo 204-bis, invece, ammette il ricorso in tribunale), quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sospensiva, ovvero, e questa è una novità, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza (si ritiene, comunque, secondo il principio della domanda, che la sospensione debba essere sempre richiesta);  In tale caso, la sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con la prescritta ordinanza inoppugnabile…

Continua a leggere

Leggi la prima parte dell’approfondimento