È legittimo il trasferimento del comandante della PM ad altri servizi dell’amministrazione, disposto in ragione dei fortissimi contrasti con componenti della medesima Polizia. La sentenza del Consiglio di Stato

23 Settembre 2011
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È legittimo il trasferimento del comandante della Polizia municipale ad altri servizi dell’amministrazione, disposto in ragione dei fortissimi contrasti tra il comandante stesso e i componenti della medesima Polizia, sfociati in procedimenti disciplinari (con irrogazione di sanzione), esposti alla Procura della Repubblica, condanne penali, gravissime omissioni amministrative, essendo fuori discussione che la permanenza nell’ambito della Polizia municipale non era più possibile, per cui si era reso necessario il trasferimento dello stesso ad altro ufficio per evidente incompatibilità ambientale.
Tale trasferimento ad un ufficio di pari livello, in aderenza alla qualifica posseduta dal medesimo, si manifesta come un potere dell’amministrazione in varie ipotesi, tra cui quella in discussione della incompatibilità ambientale; ed esso non determina un “demansionamento”, in quanto le mansioni allo stesso attribuite sono relative alla settima qualifica funzionale e ugualmente non può parlarsi di reformatio in peius, in quanto il divieto che assiste tale principio ha riferimento al fatto che al soggetto (nel caso di specie, trasferito) non può essere decurtato lo stipendio base, che va invece conservato con assegni ad personam, fino al raggiungimento del precedente stipendio; e ciò non è avvenuto nella specie, poiché il comandante trasferito ha conservato per intero lo stipendio base della settima qualifica funzionale, mentre è noto che il divieto in parola non riguarda indennità e altre voci particolari, connesse con il precedente incarico.

Consiglio di Stato, sez. V, 19/9/2011 n. 5269