Diritto di accesso ai documenti amministrativi – consiglieri comunali – legittimazione all’accesso – configurazione
Consiglio di Stato sez. V, 8/9/2011 n. 5053

5 Ottobre 2011
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I consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5264/2007 e n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto dell’orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l’accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. risoluzioni 3.2.2009 e 16.3.2010).
È illegittimo il diniego tacito formatosi sull’istanza, avanzata da alcuni consiglieri comunali, di ottenere copia dello stato di avanzamento del Peg, nonostante risulti incontroverso che il comune non lo abbia formalmente adottato, facendo, anzi, decadere la relativa deliberazione, peraltro, perdurantemente utilizzata nella pratica quotidiana, donde l’interesse differenziato e qualificato di ogni consigliere comunale ad esaminarlo e trarne copia. Il diritto di accesso, infatti, ha ad oggetto documenti amministrativi, rappresentativi di fatti o di atti che non necessariamente concludono un procedimento amministrativo. 

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