Quando respinge il ricorso, il giudice non può aumentare la sanzione indicata nel verbale?
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

10 Ottobre 2011
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In verità la sentenza che si propone non convince, o almeno, non convince che scrive. I giudici della Suprema Corte, chiamati ad esaminare il ricorso di un conducente sanzionato dalla Polizia Stradale hanno respinto i diversi motivi del codice della strada, tranne uno, cassando la decisione del giudice di pace che rigettando il ricorso avverso il verbale aveva aumentato l’importo della sanzione a 1300 euro, mentre originariamente era prevista nel minimo edittale di 357 euro.
Il ricorrente lamentava semplicemente il vizio di ultrapetizione del giudice di pace, poiché, senza che ciò fosse stato oggetto di specifica richiesta da parte dell’amministrazione convenuta, si vedeva aumentare la sanzione sino quasi al massimo edittale. La Cassazione, invece, andando anche oltre la doglianza del ricorrente, ha ritenuto che l’amministrazione avesse cristallizzato la propria pretesa con riferimento alla indicazione del fatto materiale oggetto di contestazione ed al tipo ed alla misura della sanzione irrogata, per cui il giudice dell’opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall’opponente, ridurre la sanzione, non potrebbe, invece, aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo.
I Giudici hanno pertanto ignorato che la questione affrontata aveva riguardato un verbale di contestazione, dove la sanzione è determinata per legge e non dall’amministrazione, in quanto, trattandosi di violazione per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, l’obbligato è ammesso a pagare il minimo edittale e alcuna eccezione può essere determinata dalla discrezionalità della pubblica amministrazione, chiamata, invece, ad individuare l’entità della sanzione solo nei casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, ovvero quando rigetta il ricorso. Inoltre, essendo stato impugnato il verbale ai sensi dell’articolo 204-bis del codice della strada, la Corte di Cassazione non ha tenuto conto che nel testo all’epoca vigente, la disposizione che regola il ricorso avverso il verbale disponeva già che in  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il giudice di pace, nella determinazione  dell’importo  della  sanzione dovesse assegnare all’amministrazione…

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