Atti giudiziari a mezzo posta consegnati al portiere dello stabile: validità della notificazione
L’approfondimento a cura di A. Barone

11 Ottobre 2011
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La sentenza 3 maggio-29 agosto  2011 n. 17733, con la quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione affronta la tematica della validità della notificazione effettuata a mani del portiere di uno stabile, ancora una volta genera l’occasione per un’attenta analisi di quelle che sono le modalità  attuative della procedura, a seconda che l’agente notificatore sia il postino o piuttosto l’ufficiale giudiziario.
L’argomento, più volte oggetto di valutazione giurisprudenziale, non è evidentemente ancora del tutto pacifico tra gli operatori di diritto.
La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte interessa un caso di improcedibilità dell’appello   per mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione della causa relativa ad una controversia previdenziale, che soggiace alle stesse regole previste per il rito del lavoro.
A questo rito si applica l’art. 348 c.p.c., che al  secondo comma  prevede che in difetto di comparizione dell’appellante alla prima udienza, il collegio fissa una nuova udienza. Se anche a questa udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile.
Il ricorrente, che aveva in precedenza promosso l’appello, adduce quale motivo di lagnanza il fatto di non essere venuto a conoscenza della data di udienza contenuta nell’ordinanza di rinvio, per un vizio di notificazione, che ne avrebbe determinato la nullità, e del quale i giudici d’appello non hanno tenuto conto, disponendo l’improcedibilità del processo.
Nello specifico, secondo il ricorrente, la raccomandata con la quale gli veniva comunicata la data del rinvio dell’udienza di discussione della causa, era stata notificata tramite consegna al portiere, senza osservare le formalità di cui all’art. 139 c.p.c., vale a dire, senza attestare l’assenza delle altre persone abilitate alla ricezione ed in particolare, senza l’attestazione delle loro vane ricerche.
Con questo unico motivo di ricorso veniva pertanto chiesto di accertare se sia nulla la notificazione nelle mani del portiere laddove l’ufficiale giudiziario non attesti le circostanze suddette, ovvero quando tali circostanze non siano desumibili dalla stessa relata di notifica.
L’art.139 c.p.c. contempla in rubrica la notificazione nella residenza dimora o domicilio e stabilisce al secondo comma che ‘se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace.
Prosegue ai commi terzo e quarto, così recitando ‘ in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera  raccomandata’…

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