Sospensione e ritiro della patente, guida in stato di ebbrezza e confisca di ciclomotore o motoveicolo: quattro recenti pronunce della Corte Costituzionale

13 Ottobre 2011
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Ordinanza Corte Costituzionale 12/10/2011 n. 265
Circolazione stradale – sospensione provvisoria della patente in ipotesi di reato – sospensione cautelare disposta dal Prefetto in ipotesi di guida in stato di ebbrezza – cessazione dell’effetto del provvedimento con il superamento della visita medica obbligatoria – mancata previsione – possibilità che la “sanzione” prefettizia sia superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187 del codice stradale quale sanzione accessoria irrogabile dal giudice penale

Ordinanza Corte Costituzionale 12/10/2011 n. 266
Circolazione stradale – reato di guida sotto l’influenza dell’alcool – sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – Irrogazione da parte del Prefetto con ordinanza ingiunzione (opponibile davanti al giudice di pace) e da parte del giudice penale in sede di condanna – ritenuta possibilità che “alla violazione di un unico precetto conseguano due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie”

Ordinanza Corte Costituzionale 12/10/2011 n. 267
Circolazione stradale – sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada – confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada o per commettere un reato – disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all’inosservanza dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza e al trasporto di carichi sporgenti oltre i limiti ammessi

Ordinanza Corte Costituzionale 12/10/2011 n. 268
Circolazione stradale – sanzioni amministrative accessorie – ritiro, sospensione o revoca della patente di guida – applicabilità anche se la violazione da cui derivano sia stata commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente – Disparità di trattamento fra conducenti muniti e conducenti privi di abilitazione alla guida,essendo gli uni e non gli altri assoggettati anche alle sanzioni accessorie