Dal maxi emendamento della legge di stabilità possibile modifica agli articoli 193 e 10 del Codice della Strada, inerenti la copertura assicurativa dei veicoli e i trasporti eccezionali

10 Novembre 2011
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Si propone uno Stralcio del maxiemendamento del Governo al disegno di legge di stabilità S 2968 che sarà approvato in tempi brevi nel fine settimana:

Art.
Accelerazione della realizzazione delle infrastrutture ed edilizia

5. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis,è sostituito con il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.».
6. In deroga all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
7. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 6.
8. Ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell’azienda.
9. La deroga di cui al comma 6 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
10. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole “termine fissato” sono aggiunte le seguenti “non superiore a quindici giorni”;
b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo “Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l’integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.”.
11. Dopo l’articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:
“Articolo 51-bis (Condotta formalmente autorizzata)
Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l’atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l’autore della condotta autorizzata ha partecipato.”.
12. Dopo l’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:
“Articolo 44-bis (Esclusione del reato)
Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l’autore della condotta autorizzata ha partecipato.”.

Art.
(Riduzione degli oneri connessi alla custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada)

1. 1.All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l’obbligo di assicurazione.”;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell’art. 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell’art. 213, comma 2 quinquies. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.”;
d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: “Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell’art. 213, comma 2 quinquies”.
e) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:
“4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4 bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell’art. 214 bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell’art. 213, commi 2-quater e 2-quinques, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall’accertamento dell’illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell’articolo 214 bis, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle 42 iscrizioni. In tali casi, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dello stesso conducente o del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196, che egli ha l’obbligo di avvisare tempestivamente del sequestro, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell’avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell’art. 213, comma 2-quater, ultimo periodo.
4-quater Fuori dei casi indicati dal comma 4-bis, nonché dal comma 4-ter, dopo il trasferimento di proprietà ivi previsto, quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicoloè confiscato ai sensi dell’articolo 213” 4-quinques. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all’archivio nazionale dei veicoli di cui all’art 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione”.
2. All’articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)”;
b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “sono assegnati” sono inserite le seguenti: “dal prefetto”;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all’autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro.”.