La guida dei ciclomotori alterati: un’interpretazione alternativa
L’approfondimento a cura di S. Bedessi

21 Novembre 2011
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Spesso il personale sulla strada si pone il dilemma: se il ciclomotore “truccato” presenta le caratteristiche di un motociclo, è necessario contestare al conducente, privo di patente di guida, oltre l’illecito previsto dall’articolo 97 (comma 6) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche la guida senza patente ed eventualmente la mancanza dei requisiti?

La domanda sorge spontanea dal momento che l’articolo 52 del codice della strada, recita:
Art. 52
Ciclomotori
1 I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
2 I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepita dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3 Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.
4 Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
”.
E’ da notare infatti come il comma 4 stabilisca che qualora il ciclomotore non rispetti le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 (quindi in termini di cilindrata, velocità sviluppata, ed in aggiunta massa e dimensioni per ciclomotori a tre ruote) gli stessi devono essere “considerati motoveicoli”.
Per questo un’interpretazione meramente letterale porterebbe alla conclusione che nel caso, per esempio, di un ciclomotore alterato in modo tale da sviluppare una velocità superiore ai 45 Km/h guidato da un ragazzo di 17 anni senza patente (ma con CIGC)  si dovrebbe comminare a quest’ultimo, oltre la sanzione specifica (in realtà questa si commina al genitore al quale deve essere intestato il verbale) di cui al comma 6 dell’articolo 97 c.d.s. (“6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.”), la sanzione relativa alla guida senza patente del ciclomotore divenuto motociclo (art. 116, commi 13 e 18), consistente nell’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, oltre alle sanzioni accessorie.
Il genitore quindi, oltre che doversi preoccupare di trovare un avvocato per il figlio denunciato per guida senza patente, si vedrebbe recapitare il verbale per violazione dell’articolo 97 (Euro 389), come detto, nonché un verbale per incauto affidamento del “motociclo” (art. 116, c. 12 “12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 ad Euro 1.596,00.”).
Insomma, un conto ben salato per un ciclomotore truccato…

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