Il giudice di pace non può decidere sulla competenza territoriale senza instaurare preventivamente il contraddittorio. Lo ha stabilito la II sezione Civile della Cassazione 

25 Novembre 2011
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Il giudice di pace non può decidere sulla competenza territoriale senza instaurare preventivamente il contraddittorio, in quanto il comma 1 dell’articolo 23 della legge 689/81 riguarda unicamente l’inammissibilità in ragione della tardiva presentazione del ricorso.

Cassazione sez. II Civile, 15/11/2011 n. 23881