La SCIA non si applica per la collocazione della pubblicità sulle strade o in vista di esse. Lo conferma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

25 Novembre 2011
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Il Ministero ha confermato che nemmeno la SCIA trova applicazione in tema di autorizzazione alla collocazione della pubblicità sulle strada, avvalorando quanto già sostenuto in passato dallo scrivente, anche in relazione al nuovo regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività.

Prima della recente riforma della legge 241 si era già posto il problema, sia riguardo all’applicabilità del silenzio assenso, sia della DIA, alle varie forme di autorizzazione previste dal codice della strada, compreso quelle richieste nel settore della pubblicità sulle strade o in vista di esse. Le risposte che avevo fornito e supportato con giurisprudenza consolidata erano state sempre negative (1). Ora, con il mutato quadro normativo relativamente alla disciplina generale e con l’introduzione della SCIA, occorre verificare se tali principi sono oggi ancora validi, ovvero se la nuova disposizione ha investito anche questo settore.

La nuova formulazione dell’articolo 19 della legge 241/90, successiva al codice della strada, dispone che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, (omissis).

Quindi, in linea di massima la SCIA sostituisce tutti quei provvedimenti autorizzatori che sono rilasciati previo riscontro oggettivo del rispetto delle condizioni di legge, che pertanto possono essere asseverate con la SCIA, come anche prima accadeva per la DIA. Tuttavia, a mio parere, rimangono applicabili i principi già in passato enunciati dalla giustizia amministrativa, che aveva escluso l’applicazione del silenzio assenso o della DIA al campo della pubblicità sulle strade o in vista di esse, dato che la SCIA costituisce un’ulteriore semplificazione della DIA, ma non ne muta il quadro sostanziale e ciò si rileva semplicemente dal raffronto dell’articolo 19 della legge 241/90 nella versione precedente alla riforma operata dalla legge 122/2010, con quella introdotta da detta legge…

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