L’applicazione del Codice della Strada nelle strade private e nelle strutture di parcheggio aperte ad uso pubblico. La relazione presentata da G. Napolitano alla XXX edizione de “Le Giornate della Polizia Locale”

1 Dicembre 2011
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Definire sul piano giuridico, con certezza cosa sia una strada – per la complessità del nostro ordinamento è,invero cosa molto difficile.
La nozione rileva infatti sotto diversi aspetti: sul piano tributario, sul piano delle responsabilità penali, sul piano della definizione dei poteri amministrativi, sul piano civilistico e sul piano sanzionatorio amministrativo.

A seconda dell’osservatorio di riferimento cambia la nozione di strada, dovendosi arrivare alla conseguenza che essa è tanto più estesa o tanto più contenuta a seconda del motivo per cui ci si è domandanti: cosa si deve intendere per strada?

Probabilmente, alla radice della nozione di strada emergente dal nuovo codice della strada, vi fu questa consapevolezza: il legislatore del 1992, non andando molto lontano dalla pur parzialmente diversa formulazione del testo unico della circolazione stradale del 1959, confermò una nozione sezionale di strada affermando che: “ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
Per quanto il legislatore del 1992 avesse conservato la saggezza nel precisare che la nozone di strada indicata dal codice non dovesse valere come riferimento assoluto per materie diverse dalla applicazione delle norme contenute nel medesimo codice, nel 1992 si assistette alla modificazione di uno dei due criteri idonei ad identificare la strada.

Difatti, pur mantenendo intatto il concetto di “uso” rispetto al concetto di “proprietà”, quale criterio principale di delimitazione dell’ambito di applicazione delle regole pubbliche di circolazione stradale, il legislatore preferì sostituire il criterio subordinato della “apertura alla circolazione” (in voga nel 1959) con il meno rigido criterio della “destinazione alla circolazione”.

Ovvio che questa distinzione, per quanto alla apparenza di scarsa rilevanza, dovesse comportare delle diversificazioni applicative rispetto al passato. Peraltro la distizione -nella novellazione del 1992- era stata resa necessaria dalla circostanza che le regole del codice della strada del 1992 erano ben più estese rispetto a quele del 1959 e riguardavano significativamente i regimi proprietari (Titolo II), con l’effetto di determinare opportunamente il rimando ad un criterio subordinato meno rigido dalla mera rilevazione della apertura o chiusura di uno spazio alla circolazione.

Ciò premesso, è evidente che si può immediatamente affermare che la nozione di strada richiamata dal codice della strada:

– non ha valore vincolante o determinante fuori dall’applicazione del medesimo codice;

– va intesa -con riguardo all’applicazione del codice stesso- in senso restrittivo, cioè devono ricorrere sia l’uso pubblico come situazione fattuale che sufficienti elementi di destinazione alla circolazione, rispetto a cui l’apertura o la chiusura di una determinata area sono soltanto indicatori;

– anche agli effetti della sola applicazione delle regole del codice è una nozione variabile, in quanto diverse sono le regole del codice che qui possiamo distinguere:

a) regole alla stregua delle quali si applicano le sanzioni amministrative a carico degli utenti della strada in relazione alle complese casistiche di circolazione (rispetto alla applicazione di tali regole si pone il problema della legittimità degli atti di acertamento sanzionatori);

b) regole alla stregua delle quali si compiono atti di regolazione, ovvero si rilasciano autorizzazioni concessioni o assensi (ovvero si revocano o annullano questi stessi), idonee ad incidere sulla strada a mutarne la natura proprietaria a modificare gli assetti di circolazione (rispetto alla applicazione di tali regole si pone in primo piano il profilo delle responsabilità risarcitorie e quello della rergolazione e portata dei poteri pubblici, mentre restano sullo sfondo e solo in posizione eventuale, le tematiche legate alle sanzioni stradali)…

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