Catalogo nazionale delle armi: la legge di stabilità abolisce l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110. Allarme dei sindacati di polizia. L’approfondimento a cura di A. Barone

9 Dicembre 2011
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L’articolo 14 della Legge 12 novembre 2011 n.183, legge di stabilità appena approvata, elimina dal nostro ordinamento giuridico il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nello specifico, l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975 n.110, rubricato ‘Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi’.

Il testo abrogato così recitava: ‘E’ istituito presso il Ministero dell’interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l’importazione definitiva. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

L’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati: il numero progressivo di iscrizione; la descrizione dell’arma e il calibro; il produttore o l’importatore; lo Stato in cui l’arma è prodotta o dal quale è importata.

Confezioni artistiche o artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l’interno determina…

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