Catalogo nazionale delle armi: la legge di stabilità abolisce l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110. Allarme dei sindacati di Polizia

16 Dicembre 2011
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L’articolo 14 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, legge di stabilità appena approvata, elimina dal nostro ordinamento giuridico il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nello specifico, l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975 n.110, rubricato ‘Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi’.

Il testo abrogato così recitava: ‘E’ istituito presso il Ministero dell’interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l’importazione definitiva. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

L’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati: il numero progressivo di iscrizione; la descrizione dell’arma e il calibro; il produttore o l’importatore; lo Stato in cui l’arma è prodotta o dal quale è importata.

 

Confezioni artistiche o artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l’interno determina :

 

  1. la data di inizio delle operazioni di catalogazione;
  2. le modalità per l’iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell’iscrizione;
  3. le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

 

L’importanza del catalogo è dunque evidente per tutti gli operatori ed esperti della materia, in quanto costituisce una garanzia di legalità e di sicurezza per la collettività, con riferimento alla circolazione delle armi nel nostro territorio.
Infatti, la legge del 1975, prevedendo tutta una serie di verifiche, superate le quali il cd. prototipo, poteva legittimamente accedere al catalogo suddetto con la qualifica di arma comune da sparo, garantiva un controllo puntuale e preciso. Il catalogo conteneva altresì la registrazione dei dati identificativi dell’arma, con il numero progressivo di iscrizione, la descrizione, lo Stato di produzione e l’importatore.
L’aspetto che maggiormente preoccupa è collegato evidentemente alle conseguenze che tale espunzione dall’ordinamento giuridico comporterà in sede di contestazione  dei reati connessi all’uso delle armi e relative sanzioni, soprattutto se si pensa alla commercializzazione e detenzione delle armi clandestine che rischiano da adesso di poter liberamente circolare.
Allo stesso modo, cassata ogni normativa di riferimento, chiunque potrà vendere armi di qualsiasi tipo, senza per questo incorrere in alcun controllo.
E’ da sottolineare come l’abrogazione dell’articolo 7 della legge n.110/1975 è stata fatta con un unico breve inciso, che rischia quasi di passare inosservato, all’interno dell’articolo 14 della legge di stabilità, rubricato ‘ Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini’.
Legittima dunque la preoccupazione di chi sospetta che, per favorire una vera e propria casta imprenditoriale, si stia sacrificando la sicurezza dei cittadini, liquidando per le vie brevi un meccanismo tutt’altro che superfluo, a tutto vantaggio della criminalità organizzata.
A chi lamenta che spesso in certi settori si patiscono fino all’esasperazione le lungaggini burocratiche, non resta che rispondere, con un ampio margine di certezza, che questo rimane uno di quei settori in cui l’eccesso di burocrazia non dovrebbe mai bastare.
L’auspicio, come spesso accade in queste circostanze, è che il legislatore, sollecitato dall’intervento di chi già ha ravvisato il grave allarme sociale, possa ritornare sui suoi passi, apportando un correttivo alla norma.