La circolazione in Italia con patenti rilasciate all’estero e casi in cui è richiesta la traduzione.
L’approfondimento a cura di M. Marchi

16 Dicembre 2011
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L’art. 135 cds prevede che “I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionalerilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o illoro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno” ma non è della conversione odel riconoscimento che tratteremo in questa sede, bensì dell’eventuale obbligo di traduzione deldocumento di guida.

Leggiamo infatti al successivo comma due che “Qualora la patente o il permesso internazionalerilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cuil’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in linguaitaliana o da un documento equipollente.
Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioniinternazionali”.

Si pone ora il problema di capire quali sono i documenti di guida riconosciuti da convenzioniinternazionali che non necessitano di traduzione al seguito (traduzione giurata da un traduttoreautorizzato dal Tribunale).
Per la verità oltre ai documenti che non necessitano di traduzione in quanto riconosciuti daconvenzioni internazionali, dobbiamo inserire nell’elenco (di quelle senza obbligo di traduzione) anche altri documenti rilasciati da stati coi quali l’Italia ha sottoscritto diversi accordi.In pratica pertanto dobbiamo arrivare, per esclusione, ai documenti che debbono essereaccompagnati da traduzione, elencando quelli esentati…

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