Dichiarata inammissibile la questione relativa alla inammissibilità del ricorso in caso di pagamento in misura ridotta, anche in relazione allo scollamento dei termini per avvalersi del beneficio di legge, rispetto ai termini per proporre ricorso nel caso in cui ricorra la sospensione dei termini nel periodo che va dal 1/8 al 15/9. A cura di G. Carmagnini

19 Dicembre 2011
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Il problema oggi risulta più ampio dato che lo scollamento dei termini si verifica in generale, dopo che con il dlgs 150/2011 è stato ridotto il termine per proporre ricorso al giudice di pace rispetto a quello per il pagamento in misura ridotta.

Considerazioni a margine dell’ordinanza della Corte Costituzionale 12/12/2011 n. 335

Sarebbe stato interessante conoscere il pensiero della Corte Costituzionale riguardo al disallineamento che si crea tra il termine per il pagamento in misura ridotta e quello per la proposizione del ricorso nel periodo di sospensione nel periodo feriale. In verità è pacifico che la sospensione riguarda solo i termini processuali e quindi non si applica agli altri termini, come quelli imposti per la notifica dei verbali, ovvero per il pagamento in misura ridotta, o per la presentazione del ricorso amministrativo. Purtroppo il remittente, come spesso accade, non ha ben precisato il motivo concreto che avrebbe determinato la rilevanza della questione.

La sospensione dei termini nel periodo feriale stabilita dalla legge n. 742 del 1969 è, quindi, di carattere tassativo e riguarda solo i termini processuali. Con riguardo ai termini per la notifica dei verbali, infatti, la Cassazione ha precisato che “la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, riguarda – secondo l’espressa indicazione dell’art. 1 – i termini processuali relativi alle giurisdizioni, ordinaria ed a quelle amministrativa…

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