I cittadini comunitari devono pagare le sanzioni del Codice della Strada?

20 Dicembre 2011
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L’articolo 207 del Codice della Strada è stato introdotto nel vigente Codice per dare una risposta, per quanto possibile, alle richieste degli addetti di polizia stradale ed ai loro uffici, che non avevano strumenti certi che potessero imporre/convincere il trasgressore straniero a pagare.

Questo in carenza di una normativa di carattere internazionale che consenta di attivare le procedure esecutivo nei confronti dei cittadini/trasgressori residenti al di fuori dei confini nazionali. C’è da dire che la regolamentazione prevista dall’articolo 207 cds è stata introdotta in un periodo in cui anche le istituzioni europee dovevano ancora, rispetto ad oggi, fare tanti passi.

Oggi infatti, almeno a livello comunitario, è in dirittura di arrivo ed in corso di adozione una procedura che consentirà di rendere certe le possibilità dei singoli stati aderenti all’Unione Europea di attivare le procedure esecutive non più solamente all’interno dei confini nazionali, ma di quelli comunitari.

 

La Commissione Europea, con parere motivato del 2 ottobre 1998, n. C(1998)2757def. – in merito alla compatibilità dell’articolo 207 del Codice della strada con l’articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea – ha precisato che “l’articolo 6 del trattato vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità e si oppone a qualsiasi sanzione amministrativa o penale inflitta dalle autorità nazionali a cittadini comunitari in materia discriminatoria, ingiustificata e non proporzionata.

La Corte ha così riconosciuto, nella sentenza del 23 gennaio 1997 (causa Pastoors C-29/95, Racc. I-285), che l’articolo 6 del trattato osta a una disposizione nazionale, adottata in attuazione del diritto comunitario, che impone soltanto ai non residenti i quali, in caso di violazione, scelgano di non pagare immediatamente la multa prevista, ma optino per l’avvio del procedimento penale ordinario, l’obbligo di versare per ciascuna infrazione una determinata somma come cauzione, più elevata di quella prevista in caso di pagamento immediato, pena il sequestro del loro veicolo.

 

La legislazione italiana in questione comporta una discriminazione in base al luogo di immatricolazione del veicolo, criterio che porta di fatto ai medesimi risultati di una discriminazione in base alla nazionalità. Tuttavia, come ha riconosciuto la Corte nella causa Pastoors, tale disparità di trattamento tra contravventori potrebbe essere giustificata, dato che l’obbligo di versare una cauzione impedisce ai contravventori in possesso di veicoli immatricolati all’estero di sottrarsi ad una sanzione effettiva.

 

L’applicazione della legislazione italiana in questione non è comunque proporzionata, poiché non è proporzionato esigere da un conducente comunitario che circoli in Italia in base ad una delle libertà previste dal trattato, con un veicolo immatricolato all’estero, il pagamento immediato di una multa pari al minimo fissato per ogni singolo tipo di infrazione, senza possibilità di ricorso davanti al prefetto del luogo in cui è avvenuta l’infrazione, o il versamento di una cauzione elevata (una somma pari alla metà dell’importo massimo previsto per la violazione commessa), pena il ritiro della patente.” Certo la terminologia adottata (multa, sequestro), causa gli effetti della traduzione in lingua italiana non è perfetta, ma il concetto è chiaro: l’unica discriminazione ammessa tra cittadini italiani e comunitari è quella della cauzione, nella misura pari al minimo edittale della sanzione, per fornire una garanzia al pagamento.

 

Una volta che il sistema che garantisce la procedura esecutiva sarà attivo in tutto il territorio dell’Unione Europea, a parere di chi scrive non sarà più possibile applicare la speciale procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 207 cds ai cittadini comunitari. Senza che sia necessaria una modifica nel testo dell’articolo 207 cds. Del resto, se oggi a seguito delle modifiche apportate all’articolo 207 cds nell’anno 2003, si fa espressa  menzione alla diversa procedura da adottare a seconda che il cittadino sia comunitario o non comunitaria, non dimentichiamo che questa procedura era già entrata nella prassi quotidiana, per non andare in contrasto col parere della Commissione Europea.

In pratica, una volta a regime la possibilità di procedura esecutiva in tutto il territorio dell’Unione Europea, non sarà più giustificata la diversità di trattamento fra italiani e comunitari oggi tollerata dalla Commissione Europea nelle ipotesi di violazioni commesse alla guida di veicoli non immatricolati in Italia.