Assicurazioni: nuovi strumenti per accertarne la mancanza

12 Gennaio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Sono entrati in vigore il primo gennaio 2012: parliamo dei nuovi tre commi aggiunti in coda all’articolo 193 del codice della strada. I tre nuovi commi – 4-ter, 4-quater e  4-quinquies – sono previsti dal comma 5 dell’art. 13 della legge L. 12 novembre 2011, n. 183, la cui entrata in vigore era stata fissata al 1° gennaio 2012, ai sensi di del comma 1 dell’art. 36 della stessa L. n. 183/2011.

 

Ma vediamo di cosa stiamo parlando. Delle targhe riprese con i dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201 codice della strada omologare per funzionare in modo completamente automatico.

 

Le nuove regole, che fra un attimo esamineremo, riguardano pertanto le targhe acquisite con accertate infrazioni nei seguenti casi:

 

  1. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari
  2. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni
  3. rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127

 

In questi casi pertanto, come recita il comma 4-ter dell’art. 193 cds in vigore dal primo gennaio 2012 “L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.” .

 

Continua poi il comma 4-quater precisando che “Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8″.

 

Per poi concludere, col comma 4-quinquies, precisando cheLa documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada”.