Sanzione accessoria: possibile ricorrere anche ad avvenuto pagamento

25 Gennaio 2012
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Non è la prima volta che la Cassazione lo precisa: il pagamento in misura ridotta non impedisce di ricorrere contro la sospensione della patente di guida. Recentemente, con la sez. II Civile è tornata sull’argomento, con la pronuncia del  21/12/2011 n. 28053.

 

I fatti traggono origine da un verbale per sorpasso irregolare ex articolo 148 codice della strada con ritiro immediato della patente di guida a seguito del quale la Prefettura ha emesso decreto di sospensione del titolo alla guida.

 

Il titolare della patente di guida aveva presentato ricorso al Prefetto contro il verbale ma quest’ultimo l’aveva rigettato motivando che il verbale già era stato pagato.

In pratica il Prefetto applicava quanto previsto dall’articolo 203 comma primo codice della strada laddove si prevede che Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito ….”. Era pertanto evidente, secondo il Prefetto, che era venuta meno la possibilità di ricorrere essendo intervenuto il pagamento.

 

Al di là del caso specifico può anche accadere nella realtà, con frequenza, che a seguito di una notifica all’obbligato in solido, questi paghi per “chiudere la pratica” anche se il conducente ritiene non legittimo il verbale a seguito del quale gli è stata sospesa la patente.

 

Nel caso specifico di questa sentenza, i cui principi sono applicabili anche all’esempio appena menzionato, la Suprema Corte di Cassazione precisa che Peraltro, alla stregua dell’indirizzo tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 del codice della strada non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.”

 

In pratica pertanto:

  • il pagamento della sanzione rende inammissibile il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria;
  • tale pagamento non fa decadere il diritto di ricorrere contro il decreto prefettizio di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente qualora si dimostri un vizio o difetto del verbale che ha dato origine alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. (M.M.)