Dal 1 gennaio 2012, insieme al nuovo anno, è scattata la liberalizzazione degli orari di tutti gli esercizi commerciali: non solo negozi ma anche bar, ristoranti, locali, grandi magazzini e supermercati che potranno così decidere quando alzare e abbassare le serrande in totale autonomia.
La liberalizzazione degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sta suscitando una serie di dubbi applicativi e resistenze da parte soprattutto delle categorie interessate, ma anche di Regioni e di Comuni.
A tal proposito va precisato che alcune Regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché ritengono che la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi disposta dal Governo Monti con il decreto Salva-Italia sia lesiva delle competenze legislative regionali, con particolare riguardo all’articolo 117, comma 4 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva residuale in materia di Commercio e del principio di leale collaborazione.
Quanto ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3644/C, del 28 ottobre 2011, ha già spiegato che “nel caso degli esercizi di somministrazione, avendo già chiarito in passato l’inapplicabilità dell’obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge 425/71, la disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna (Parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 380280 del 28/11/1997). Relativamente alla chiusura notturna, tuttavia, il MISE ritiene che eventuali provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza o particolari esigenze di tutela (es. somministrazione alcolici) possano continuare ad essere applicati ed adottati in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale ed espressamente richiamati dall’art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all’iniziativa economica privata”.
Tali limitazioni sono quelle motivabili con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturno prolungate in materia di disturbo alla quiete ed alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla viabilità, ecc., e non certo quelle afferenti alla problematiche di natura concorrenziale, sindacale, di rispetto delle tradizioni, ecc.. Di conseguenza tali ordinanze potranno riguardare l’estensione degli orari, a causa del disturbo introdotto da aperture notturne (è opportuno a tal proposito dotarsi di specifico regolamento o ordinanza che disciplini la repressione dei rumori molesti e inutili), ma non la limitazione del numero di ore di apertura, né la possibilità di aperture domenicali o festive, problemi di natura concorrenziale.
Ulteriori limitazioni che venissero introdotte dai Comuni non sembrano trovare alcuna legittimità, salvo i casi in cui venissero disposte da specifici provvedimenti regionali, da assumersi “ad hoc”, in quanto quelli esistenti sono al momento superati dalla normativa statale.
Si precisa infine che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni nazionali e regionali sull’obbligo di comunicazione al pubblico dell’orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l’esposizione di “appositi cartelli o altri mezzi idonei”.
19:00
E’ legittima un’ordinanza del Sindaco che obblighi la chiusura notturna (esempio alle ore 02.00) per una zona particolare della città?
09:48
La legittimità dell’atto va analizzata in virtù della motivazione. Andrebbero valutati attentamente i reali problemi della “zona particolare della città”.
Per sostenere la legittimità di un simile provvedimento di limitazione (si capisce bene che si creano delle discriminazioni rispetto agli esercizi attivi in altre zone della città) occorre motivare bene l’atto con quanto sancito nelle seguenti norme :
- Art. 3, comma 1, del DL 138/2011 il quale ribadisce che l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge salvo i casi di danno alla sicurezza, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- Decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2008 il quale prevede l’emanazione di provvedimenti “contingibili” ed “urgenti” per le situazioni di degrado riportate nell’art. 2.
Ritengo che se la limitazione oraria serva a scongiurare problemi di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica e sicurezza urbana ben venga (basta semplicemente motivare adeguatamente il provvedimento per sostenerlo in sede di eventuale ricorso) altrimenti se trattasi di un semplice provvedimento che va a limitare l’esercizio dell’attività lo stesso non è assolutamente legittimo. Va inoltre attentamente valutato il risultato che lo stesso produrrebbe ossia lo spostamento del problema da quella zona ad un’altra in cui gli esercizi pubblici sono aperti oltre le 02.00 quindi ergo che le politiche da adottare sono ben altre.
Una complicazione legata all’apertura delle attività che è già emersa è quella relativa al disturbo della quiete pubblica a tal riguardo suggerisco la stesura di un’ordinanza e/o regolamento che disciplini tale aspetto salvo l’applicazione della norma penale.
09:57
Buongiorno.Sono il titolre di un bar all’interno di un centro stoico di un comune al di sotto dei 3000 abitanti. Secondo l’Art. 3, comma 1, del DL 138/2011 e le motivazioni espresse in esso il mio comune mi vieta di tener aperto al di là delle 02:00 di notte in quanto sono ubicato in un centro storico, nonostante io non creo alcun “danno alla sicurezza, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale” come espresso in tale decreto.Può essere un motivo valido?
17:27
Il divieto di tenere aperto l’esercizio che il suo Comune impone appare illegittimo, naturalmente vanno analizzate le motivazione, in quanto l’ordinanza trattandosi di atto amministrativo deve essere adeguatamente motivata. Le consiglio di avanzare al Comune una richiesta scritta invocando la norma sulla liberalizzazione ma soprattutto l’art. 41 della Costituzione che tratta della libertà dell’iniziativa economica privata, nel suo caso credo ci sia qualche lesione di tael principio. Tengo a precisare che numerose sentenze evidenziano la responsabilità del titolare dell’esercizio pubblico per schiamazzi effettuati dagli avventori nei pressi del locale per cui attenzione nella valutazione del fatto di non arrecare alcun “danno alla sicurezza, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”. Va da se poi che non può farsi un processo all’intenzione per cui andrebbe verificato sul campo gli effetti dell’apertura del suo bar oltre le 2 di notte cosa che consiglierei al Comune e solo dopo se ci sono problemi intervenire con delle restrizioni che a quel punto sarebbero ben motivate.
12:34
ma l’obbligo di comunicare al Comune gli orari persiste?Rimane ovviamente quello di esporre i cartelli per una migliore informazione al pubblico ma al Comune?
17:33
Per gli esercenti non sussite alcun obbligo di comunicare l’orario al Comune.
Unico obbligo è quello di esporre un cartello ben visibile al pubblico onde informare la clientela dell’orario di apertura e chiusra.
Il Comune attraverso la Polizia Locale deve controllare che il cartello dell’orario sia esposto.
Quanto innanzi è l’effetto della liberalizzazione che vede tali attività sempre più soggette alla legge del mercato e meno a quella della regolamentazione amministrativa.