Ancora sul sequestro applicato per la guida in stato grave ebbrezza (o in stato di alterazione o rifiuto di sottoporsi agli accertamenti) prima della modifica degli articoli 186 e 187. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

1 Febbraio 2012
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Note alla sentenza Cassazione sez. IV Penale del 28 novembre 2011 n. 44027, alla luce di un caso reale.

Continuano i problemi derivati dalla modifica apportata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di confisca dei veicoli guidati da conducenti in grave stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, ovvero nei casi di rifiuto si sottoporsi agli accertamenti. In alcuni casi, a seguito della modifica, le opposizioni presentate in Tribunale avverso il provvedimento di sequestro sono state trasmesse al giudice di pace, a mio avviso in maniera erronea e, nelle sentenze, non è stata fatta menzione della confisca. Questo è successo in un caso che si è incardinato presso l’ufficio del Giudice di pace di Prato, che si trascina ancora dopo varie udienze e uno stretto scambio di memorie, in quanto anche il Giudice appare incerto sulla decisione finale e cerca uno spunto dall’intervento delle parti.
Riguardo la questione della natura della confisca, si era posto in diritto un primo problema circa la misura cautelare da applicare per assicurare il bene mobile alla successiva confisca e, stante il richiamo all’istituto penale della confisca quale misura patrimoniale di sicurezza, la dottrina e la prassi ministeriale avevano ritenuto naturale conseguenza utilizzare il sequestro preventivo quale strumento per procedere in un tempo successivo all’applicazione della confisca regolata dall’articolo 240, comma 2, del codice penale. Di contro si è sviluppato un’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui si darà meglio conto in conclusione della presente memoria.
Tuttavia, la Corte Costituzionale è stata chiamata poco dopo a decidere sulla natura della confisca in ragione della possibilità di applicare la misura ablativa per i reati commessi prima della modifica dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada.
Infatti, non potevano sorgere dubbi sull’applicabilità della confisca anche a fatti antecedenti l’entrata in vigore della disposizione ove la si fosse interpretata come misura patrimoniale di sicurezza, in quanto a questo tipo di istituto, diverso rispetto ad una sanzione, amministrativa o penale, quanto a finalità, non si applica il divieto di retroattività richiamato in primo luogo dall’articolo 25 della Costituzione. Diverso è il caso in cui, al di là della qualificazione formale, la confisca rappresenti sostanzialmente una sanzione.
La pressoché unanime giurisprudenza di legittimità, fino ad un certo momento, ha affermato che l’ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lettera b, del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008) si dovesse applicare anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della novella (in tal senso, Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 giugno 2009, n. 32932; sentenza 3 aprile 2009, n. 38179; sentenza 27 gennaio 2009, n. 9986)…

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