Decreto semplificazioni: il testo definitivo. Dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012 (gli articoli sono in corso di numerazione). Molte novità anche in materia di circolazione stradale

4 Febbraio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
DECRETO-LEGGE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell’attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
“8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza  al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’ articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Art.
(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)

1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché” sono inserite le seguenti: “, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,”.

Art.
(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione – VIR)

1. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all’articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.”.
2. All’articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “dopo il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 5- bis”;
b) le parole “5- bis.” sono sostituite dalle seguenti: “5-ter. ”.”

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art.
(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici)

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuità all’attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art.
(Cambio di residenza in tempo reale)

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.

Art.
(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l’accesso alle liste di cui all’articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l’attuazione del comma 1, lettera d).

Art.
(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento)

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’ entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Art.
(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l’ esame di avvocato)

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.
4. All’articolo 22, comma 3, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1478, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: “un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore” sono sostituite dalle seguenti: “un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.”.

Art.
(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Art.
(Parcheggi pertinenziali)

L’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
“5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.”.

Art.
(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante “Nuovo Codice della strada”, e di seguito denominato “Codice della strada”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115, l’abrogazione del comma 2-bis, disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all’articolo 119, comma 4, l’alinea è sostituito dal seguente: “4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:”;
c) all’articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;
d) all’articolo 122, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: “, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, lettera b-bis” sono soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l’articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.
5. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: “in aggiunta a quelli festivi;” sono sostituite dalle seguenti: ”in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.”;
b) la lettera c) è soppressa.”.
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All’articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: “Le officine” sono inserite le seguenti: “autorizzate alla riparazione dei tachigrafi” e le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse.

Capo III

Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese

Art.
(Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n 241, dall’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Art.
(Modifiche al T.U.L.P.S.)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;
b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”;
c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”;
d) all’articolo 75-bis, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 99, comma primo, le parole: “agli otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ai trenta giorni”;
f) all’articolo 115:
f.1) al primo comma, le parole: “senza licenza del Questore” sono sostituite dalle seguenti: “senza darne comunicazione al Questore”;
f.2) al secondo e al quarto comma, la parola: “licenza” è sostituita dalla seguente: “comunicazione”;
f.3) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità.”;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Art.
(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività,  indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i  controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza  e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Sezione II

Semplificazioni in materia di lavoro

Art.
(Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.”;
b) al comma 3, le parole: “è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”;
c) al comma 4, le parole: ”può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro“ sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo comma la parola: “constati” è sostituita dalla seguente: “emerga”;
d) al comma 5, le parole: “dei servizi ispettivi” sono soppresse.

Art.
(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all’articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell’INPS, alimentano il Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall’INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
5.All’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola “INPS” è sostituita dalle seguenti: “ente erogatore”;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) al quarto periodo, le parole “discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica” sono sostituite dalle seguenti: “discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.”.
6. All’articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: “in via telematica,” sono inserite le seguenti:“nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,” e, alla medesima lettera, dopo le parole: “informazioni personali” sono inserite le seguenti: “, anche sensibili”.
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell’INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’ Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”;
b) all’articolo 16, comma 6, del, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:“Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all’Ente mediante l’utilizzo dei sistemi di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.”.
9. All’articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “limitatamente al giudizio di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione del giudizio di cassazione”.
10. Dall’attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.

 

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE)

 

1. La comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

2. All’articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a)la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

 

b)il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

 

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l’autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

 

3.L’autorizzazione al lavoro stagionale di cui all’articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

 

4. Al comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.”.

 

Art.

 

(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

 

1. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: “Nel settore turistico” sono inserite le seguenti: “e dei pubblici esercizi”.

 

2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.

 

3. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, dopo le parole: “al competente servizio provinciale” sono inserite le seguenti: “ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province”;

 

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “al servizio provinciale competente” sono inserite le seguenti: “ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

 

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “il servizio” sono inserite le seguenti: “ovvero il Ministero”.

 

 

 

Art.

 

(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro )

 

1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.”.

 

Sezione III

 

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

 

Art.

 

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

 

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

 

“Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

 

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite  la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

 

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l’articolo 6, comma 10, del presente decreto.”;

 

b) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1, dopo le parole: “spese dello sponsor” sono inserite le seguenti: “per importi superiori a quarantamila euro”;

 

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 199-bis del presente codice.”;

 

c) all’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.”;

 

d) all’articolo 38, comma 1-ter, le parole: “per un periodo di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un anno”;

 

e) all’articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

 

f) all’articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

 

g) all’articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento.”;

 

h) dopo l’articolo 199, è inserito il seguente:

 

“Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor).- 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nell’avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

 

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell’allegato del programma triennale dei lavori dell’anno successivo.

 

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell’articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all’articolo 201 del presente codice.”.

 

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

 

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: “In aggiunta alla sanzione pecuniaria,” sono inserite le seguenti: “in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorità, con dolo o colpa grave,”;

 

b) l’articolo 84 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero) – 1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

 

2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.

 

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

 

4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalità stabilite dall’Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.

 

5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.”.

 

4. A quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture provvede con le risorse finanziarie, umane e materiali disponibili a legislazione vigente.

 

Art.

 

(Responsabilità solidale negli appalti)

 

1. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

 

“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”.

 

Art.

 

(Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali)

 

1. All’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: “delle opere pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “dei progetti e dei programmi di intervento pubblico”;

 

b) le parole: “relativamente ai progetti di opere pubbliche” sono soppresse;

 

c) le parole: “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,”.

 

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

 

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

 

Sezione IV

 

Semplificazioni in materia ambientale

 

Art.

 

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)

 

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

 

a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

 

b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

 

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

 

Art.

 

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: “titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;

 

b) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola “richiesta” è sostituita dalla seguente: “rilasciata”;

 

c) all’articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;

 

d) all’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 2, le parole da: “è rilasciata” a: “smaltimento alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”;

 

2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” è inserita la seguente “regionale”;

 

e) all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare,  nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”;

 

f) all’articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso.”;

 

g) all’articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;

 

h) all’articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

 

i) all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: “1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;”.

 

Sezione V

 

Semplificazioni in materia di agricoltura

 

Art.

 

(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

 

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l’erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell’Unione europea nell’ambito della Politica agricola comune, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l’acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l’AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: “Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.”.

 

Art.

 

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

 

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “la continuità del bosco” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati”;

 

b) al comma 6, dopo le parole: “i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”.

 

Art.

 

(Esercizio dell’attività di vendita diretta)

 

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:

 

“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.”.

 

Art.

 

(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

 

1. All’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

 

2. All’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

 

Art.

 

(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

 

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio.

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l’esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessità, ai sensi del dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l’attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

 

Sezione VI

 

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

 

Art.

 

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)

 

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

 

“3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

 

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l’amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell’avvalimento e della garanzia dei requisiti;

 

b) ai fini dell’accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

 

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

 

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

 

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell’ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

 

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

 

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell’esperto incaricato nei casi più complessi.

 

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall’accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

 

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell’Unione Europea o di accordi internazionali.

 

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.”;

 

b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole:“, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall’Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale”;

 

c) all’articolo 6:

 

1) al comma 2, dopo le parole: “spese ammissibili,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,”;

 

2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.”;

 

d) all’articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

 

“4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell’ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

 

4-ter. Al fine di accelerare l’iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all’articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un’attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.

 

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un’ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l’ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell’intero ammontare dell’agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell’avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

 

4-quinquies. Nell’ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

 

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all’ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l’amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L’esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell’agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

 

4-septies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.”.

 

Art.

 

(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)

 

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

2. I commi 313, 314 e 315 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

 

3. All’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da “Restano ferme le norme” fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: “Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all’articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”.

 

Art.

 

(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)

 

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

 

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 872 è sostituito dal seguente:

 

“872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.”;

 

b) il comma 873 è sostituito dal seguente:

 

“873. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi.”.

 

3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell’ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.

 

(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca)

 

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l’ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall’ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

 

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

Sezione VII

 

Altre disposizioni di semplificazione

 

Art.

 

(Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)

 

1. L’abilitazione delle imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.

 

Art.

 

(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)

 

1. L’articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

 

“Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”.

 

2. All’articolo 2477 del codice civile:

 

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.”;

 

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: “del sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “dell’organo di controllo o del revisore”;

 

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”.

 

3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell’articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

 

4. L’articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.”.

 

Art.

 

(Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana)

 

1. All’articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:

 

“5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;” .

 

Art.

 

(Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

 

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

 

Art.

 

(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)

 

1. All’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».

 

2. All’articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

 

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

 

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

 

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

 

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

 

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

 

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

 

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

 

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

 

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

 

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all’ingrosso o di deposito di gas medicinali;

 

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).”.

 

Art.

 

(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione)

 

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

 

Art.

 

(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)

 

1. Il secondo periodo dell’articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

 

Art.

 

(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)

 

1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

Art.

 

(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)

 

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”.

 

Art.

 

(Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

 

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all’articolo 27 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

2. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.

 

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)

 

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

2. All’articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».

 

Art.

 

(Semplificazioni in materia di dati personali)

 

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;

 

b) all’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”;

 

c) all’articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;

 

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

 

Art.

 

(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

 

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa.”.

 

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all’attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

 

TITOLO II

 

Disposizioni in materia di sviluppo

 

Capo I

 

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

 

Sezione I

 

Innovazione tecnologica

 

Art.

 

(Agenda digitale italiana)

 

1. Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

 

Sezione II

 

Disposizioni in materia di università

 

Art.

 

(Dematerializzazione di procedure in materia di università)

 

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

 

“Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la costituzione e l’aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l’effettuazione della scelta da parte degli studenti.

 

2. A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.”.

 

2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.

 

(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)

 

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2:

 

1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: “durata” e la parola: “quadriennale” è inserita la seguente: “massima”;

 

2) al comma 1, lettera p), le parole: “uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso” sono sostituite dalle seguenti: “uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

 

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: “organi collegiali” e: “delle università” sono inserite le seguenti: “e quelli monocratici elettivi”;

 

b) all’articolo 6:

 

1) al comma 4 le parole: “, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa” sono soppresse;

 

2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;

 

c) all’articolo 7:

 

1)al comma 3 il secondo periodo è soppresso;

 

2) al comma 5 le parole: “corsi di laurea” sono soppresse;

 

d) all’articolo 10, comma 5, le parole: “trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “avvio del procedimento stesso”;

 

e) all’articolo 12, comma 3, le parole da: “individuate” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

 

f) all’articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “agli articoli” è inserita la seguente: “16,”;

 

g) all’articolo 16, comma 4, le parole: “dall’articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”;

 

h) all’articolo 18:

 

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “procedimento di chiamata” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;

 

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “per il settore concorsuale” sono inserite le seguenti: “ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore” e sono soppresse le seguenti parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge”;

 

3) al comma 3 le parole da: “di durata” e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)”;

 

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: “a tempo indeterminato” e dopo la parola: “università” sono aggiunte le seguenti: “e a soggetti esterni”;

 

5) al comma 5, lettera f), le parole: “da tali amministrazioni, enti o imprese, purché” sono soppresse;

 

i) all’articolo 21:

 

1.1) al comma 2 le parole: “valutazione dei risultati” sono sostituite dalle seguenti: “selezione e valutazione dei progetti di ricerca”;

 

1.2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, purché nell’elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L’elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.”;

 

1.3) al comma 5 le parole: “tre componenti che durano in carica tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due componenti che durano in carica quattro anni”;

 

l) all’articolo 23, comma 1:

 

1) al primo periodo, dopo la parola: “oneroso” sono inserite le seguenti: “di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2”, dopo le parole: “attività di insegnamento” sono inserite le seguenti: “di alta qualificazione” e le parole da “che siano dipendenti” fino alla fine del periodo sono soppresse;

 

2) il terzo periodo è soppresso;

 

m) all’articolo 24:

 

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “pubblicità dei bandi” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;

 

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

 

“9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”;

 

n)all’articolo 29:

 

1) al comma 9, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti: “e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230”;

 

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola “commi” è inserita la seguente: “7,”.

 

2. All’articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: “al medesimo” fino a: “decennio e” sono soppresse.

 

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Sezione III

 

Disposizioni per l’istruzione

 

Art.

 

(Attuazione dell’autonomia)

 

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

 

a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale da attuare nel rispetto della vigente legislazione contabile;

 

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

 

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

 

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

 

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

 

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

 

3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.

 

(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)

 

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

 

Art.

 

(Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS)

 

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

 

a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

 

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

 

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

 

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

 

a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

 

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

 

3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.

 

(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia)

 

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

 

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

 

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

 

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;

 

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

 

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

 

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

 

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

 

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

 

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l’anno 2012.

 

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

 

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

 

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

 

8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Sezione IV

 

Altre disposizioni in materia di università

 

Art.

 

(Tecnologi a tempo determinato)

 

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

 

“Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato). – 1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

 

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

 

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

 

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

 

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.”.

 

Art.

 

(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

 

Sezione V

 

Disposizioni per il turismo

 

Art.

 

(Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO)

 

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità”;

 

b) all’articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.

 

2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l’avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell’immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

 

3. All’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “al 4” sono sostituite dalle seguenti: “all’11”.

 

Sezione VI

 

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

 

Art.

 

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

 

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239:

 

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

 

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

 

c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedìme aeroportuale;

 

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

 

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

 

f) gli oleodotti di cui all’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

 

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le Regioni interessate.

 

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.

 

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.

 

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: “4-bis. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.”

 

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell’attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l’approvvigionamento energetico del Paese.

 

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l’attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

 

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all’articolo 66 del Codice della navigazione e all’articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.

 

11. E’ abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante “Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde”.

 

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell’impianto.

 

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

 

14. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:

 

a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;

 

b) l’utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;

 

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell’arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

 

15. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

 

Art.

 

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

 

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 45, comma 6, dopo le parole: “comma 3 del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “, nonché, i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.”;

 

b) all’articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Nei casi di particolare urgenza l’Autorità per l’energia elettrica e il gas può, d’ufficio, deliberare, con atto motivato, l’adozione di misure cautelari, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio.”.

 

Capo II

 

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

 

Art.

 

(Disposizioni in materia di credito d’imposta)

 

1. All’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

 

b)al comma 2 le parole: “nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,“ sono sostituite dalle seguenti: “nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

 

c) al comma 3 le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:“alla data di assunzione.”;

 

d)al comma 6 le parole: “entro tre anni dalla data di assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di assunzione”;

 

e) al comma 7, lettera a), le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dal seguente testo “alla data di assunzione;

 

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.”;

 

g) al comma 9, al primo periodo le parole: “ comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 8” e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

 

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

 

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art.

 

(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”)

 

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:

 

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 

b) l’ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

 

c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

 

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

 

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;

 

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

 

3.Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

 

4. I commi 46, 47 e 48 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

 

TITOLO III

 

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

 

Art.

 

(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa)

 

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell’articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l’affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitarie.

 

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell’articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l’allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa richiesta con una o più Regioni per l’adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all’Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l’atto medesimo, anche senza l’assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell’organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l’intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l’atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell’interesse pubblico.

 

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art.

 

(Abrogazioni)

 

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’allegata Tabella A.

 

Art.

 

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.