Gli agenti in categoria C possono coordinare gli altri agenti di Polizia Locale?

23 Febbraio 2012
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Si’! O meglio, sì…. Ma… Vediamo di fare chiarezza.

Possiamo avere:

– gli addetti al coordinamento;

– gli addetti al coordinamento e controllo.

In base al contratto attualmente in vigore, sono inquadrati in categoria D gli addetti al coordinamento e controllo. Poco importa ora capire i gradi attribuiti dalle singole Regioni italiane che spaziano dagli ispettori e commissari, per passare ai tenenti, capitani e maggiori, sostituti commissario, commissario capo e chi più ne ha più ne metta.

Quello conta è l’inquadramento in categoria contrattuale giuridica D (poco importa se D1 o D3 giuridico) degli addetti al coordinamento e controllo.

Bene! Ma gli addetti al semplice controllo chi sono? Sono operatori collocati in categoria C per i  quali vi è la possibilità di corrispondere il compenso previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità. Tali mansioni sono infatti ascrivibili alla categoria C previa contrattazione in sede integrativa decentrata

Attenzione però!

Mentre gli addetti al coordinamento e controllo sono ufficiali di PG per il combinato disposto dell’articolo 57 comma 3 codice di procedura penale e dell’articolo 5 comma 1 legge 65/1986, gli addetti al coordinamento sono agenti di PG.

Ricordate gli appuntati dei Carabinieri? Ecco proprio quelli.

Se vogliamo per un attimo paragonare la gerarchia dell’Arma, gli addetti al coordinamento sono gli appuntati (attenzione: non quelli però che abbiamo visto per un po’ di tempo col grado UPG).

Questa la conclusione/precisazione alla quale si  è arrivati con il Parere Ministero dell’interno 1/11/2011 prot.11482 – Attribuzione di addetto al personale di PM cat. C.

La questione partiva da un quesito che tendeva a conoscere se può un un ente attribuire la qualifica di addetto al coordinamento e controllo ad un agente di Polizia locale inquadrato nella cat. C?

Il Ministero, con il parere sopra ricordato ha precisato quanto sopra spiegato e cioè:

– l’affidamento di mansioni di coordinamento può rientrare nella categoria    C previa contrattazione decentrata e compenso previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità;

– l’affidamento di mansioni di coordinamento  e controllo, oppure semplicemente di ufficiale di PG comporta mansioni superiori di categoria D essendo possibile la qualifica di Ufficiale di PG solo per gli addetti al coordinamento e controllo e non anche per i semplici addetti al coordinamento.

 

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