La revoca della patente – chiarimenti in materia di rilascio di patenti a seguito della revoca della patente precedente posseduta. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

28 Febbraio 2012
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La circolare che si commenta consente di rivisitare a sommi capi l’istituto della revoca della patente nel codice della strada.
La revoca della patente può costituire tanto una sanzione amministrativa accessoria a violazioni amministrative (articolo 219) o penali (articolo 223), quanto un provvedimento che si connota come prettamente cautelare a carattere esclusivamente amministrativo (articolo 130).
Si tratta di un provvedimento ablativo totale, tanto è che la circolazione successiva alla revoca è sanzionata in ogni caso alla stregua della guida senza patente (1), ma non costituisce però un’interdizione assoluta al nuovo conseguimento dell’abilitazione, in quanto il soggetto sottoposto al provvedimento in parola, allorché siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca del documento di guida, potrà conseguire direttamente per esame una nuova patente di guida, anche se va ricordato che se si tratta di sanzione accessoria esistono dei limiti all’immediato conseguimento. Infatti, il comma 3-bis dell’articolo 219 dispone che in caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente divenuta definitiva, l’interessato potrà conseguire un’altra patente solo dopo due anni. Ove si tratti di revoca disposta per violazioni agli articoli 186, 186-bis e 187, l’inibizione dura 3 anni dall’accertamento del reato e non da quando il provvedimento è diventato definitivo. È da ritenere che il termine decorra dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all’articolo 116 del codice della strada (2); pertanto, colui che è stato sottoposto alla revoca della patente di categoria D, una volta spirato il termine del periodo di interdizione al conseguimento di una nuova patente, potrà conseguire per esame la patente di categoria A1, A o B, ma non direttamente la patente di categoria C o D. Inoltre, una volta conseguita la nuova patente sarà considerato neopatentato, anche per quanto riguarda il raddoppio della decurtazione dei punti ai sensi dell’articolo 126-bis. Sulla nuova patente sarà quindi riportata la data di nuovo conseguimento e non quella della patente precedentemente conseguita e revocata, come avviene invece nel caso in cui la patente sia stata revocata ai sensi dell’articolo 130 del codice della strada…

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