Carte di Identità e Tessere di Riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato

1 Marzo 2012
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L’art. 40 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24-1-2012 – Supplemento Ordinario n. 18, ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d’identità.

 

In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l’art. 3, comma secondo, del R.D. n. 773/1931, limita l’obbligo di apposizione dell’impronta digitale (decorrente dal 1° gennaio 2013, ai sensi D.L. n. 216/2011) alla sola carta d’identità elettronica.

 

Inoltre, il citato Decreto Legge prevede che la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

 

In attuazione del primo periodo della suindicata disposizione, applicabile alla sola carta d’identità cartacea, nelle more dell’adeguamento del supporto della carta d’identità elettronica, rilasciata dai comuni sperimentatori, l’ufficiale delegato dal sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull’ultima facciata del documento in questione la dicitura nome dei genitori o di chi ne fa le veci, e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del comune e la firma del dipendente delegato.

Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato, atteso che la norma non esclude tale possibilità.

 

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 – Supplemento Ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta delle novità per la nostra Carta di Identità all’art. 7 rubricato : Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’ entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

 

Cambia, quindi, la scadenza della carta d’identità: il documento scadrà in concomitanza con la data di nascita del suo proprietario per tutti i documenti rilasciati o prorogati a partire dalla data del 10/02/2012. Ora sarà molto più facile ricordarsi la data di scadenza.

Anche le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 hanno una durata decennale.

 

Per approfondimenti:

 

– Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Art. 40;

– Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici con Circolare n. 1 – Prot. n. 1225 del 27/01/2012;

– Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Art. 7;

– Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con Circolare n. 2 – Prot. n. 1224 del 10/02/2012.