Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà comunicazione della nuova possibilità di convertire le patenti rilasciate in Ecuador. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

5 Marzo 2012
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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà comunicazione con la circolare che si propone della nuova possibilità di convertire le patenti rilasciate in Ecuador.
Facendo seguito all’accordo (allegato alla circolare), valido per cinque anni, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell’Ecuador in materia di conversione di patenti di guida sottoscritto il 31 maggio 2011 e in vigore dal 12 marzo 2012 (fino al 13 marzo 2017), data dalla quale è possibile procedere alla conversione delle patenti rilasciate da tale Stato, senza necessità di esame, secondo le tabelle di equipollenza convenute nell’accordo.

Le patenti estere presentate per la conversione non devono essere ritirate all’atto della presentazione dell’istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia o all’estero con la propria patente, nei limiti previsti dall’articolo 136 del codice della strada. Solo all’atto del rilascio della patente italiana per conversione verrà ritirata la patente convertita; ove non disponibile per la consegna, la patente italiana non potrà essere consegnata al richiedente. Per quanto riguarda le limitazioni previste per i neopatentati, la data di rilascio della patente italiana, in relazione alle varie categorie possedute, è quella della patente convertibile, per cui è necessario leggere sul verso della patente, in corrispondenza della colonna 10, la data di conseguimento delle categorie…

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