L’accesso alla memoria difensiva della polizia municipale nell’ambito di un ricorso al giudice di pace.
L’approfondimento a cura di S. Bedessi

16 Marzo 2012
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Può un cittadino ottenere l’accesso alle memorie difensive che la pubblica amministrazione ha prodotto in sede di giudizio davanti al giudice di pace in merito ad un ricorso presentato da altri, vantando un interesse alla condanna della controparte del Comune?

In via generale la legge 7 agosto 1990, n. 241 tratta l’accesso ai documenti “amministrativi”.
La nuova versione dell’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 modifica in parte la precedente definizione di “documento amministrativo”, adesso individuato in “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Nel disegno della legge n. 241 del 1990, la domanda di accesso deve avere ad oggetto quindi documenti “amministrativi”, secondo una connotazione oggettiva e funzionale, cioè prescindendo dalla natura soggettiva dell’Ente e dall’eventuale ricorso ad istituti di diritto privato.
La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio sull’accesso è un giudizio caso per caso, da svolgere in sede di giurisdizione esclusiva, sulla basa di una valutazione composita (in questo senso Tar Lazio Roma, Sez. III ter, 20 gennaio 2003, n. 223).

In ogni caso, la richiesta deve riferirsi a documenti qualificabili come amministrativi (1)
Si deve osservare come il diritto all’accesso non trovi un limite obiettivo nel regime degli atti, ma nella loro funzione.
Dal momento che l’atto in questione (la memoria) non è un atto amministrativo in senso stretto (si pensi che la memoria avrebbe ben potuto essere scritta da un legale esterno, non certo condizionato dalla legge 241/1990 o almeno tenuto a questa solo in una certa misura) ma un atto tecnico, funzionale alla difesa e nei limiti della stessa.
Certo il richiedente potrebbe motivare la richiesta pretendendo di ottenere copia quale interessato ad un determinato esito del ricorso, al fine di verificare che la pubblica amministrazione abbia ben operato ritenendosi danneggiato in caso contrario…

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