È già (o: ancòra) praticabile la ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada? L’approfondimento a cura di S. Maini

30 Marzo 2012
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Considerazioni a margine di Giudice di Pace Taranto, 21 settembre 2011, n. 3085

Come noto (1) dal 31 dicembre 2012 Equitalia (2) cesserà (anche) l’attività anche di riscossione coattiva delle entrate dei Comuni e delle loro società partecipate: da quella data i Comuni (3) non potranno più utilizzare il ruolo (4). Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, perciò, i Comuni dovranno ricorrere alla “vecchia” ingiunzione fiscale, ora “rivisitata” dal d.lgs. n. 150/2011. Stabilisce infatti la lettera gg-quater) dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 70/2011, cit., che  a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), dell’art. 7, comma 2 cit. (e perciò, appunto, dal 31 dicembre 2012) … i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate sulla base dell’ingiunzione prevista dal r.d. n. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Nel frattempo però – ma anche, per quanto qui di strettissimo interesse per la gestione del contenzioso, fino ad ora – la ingiunzione fiscale è da considerare strumento praticabile per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative?
La pronuncia qui in commento (5) dice, seccamente, no (6), ma, assai sommessamente,  mi pare che la posizione non sia in linea con quella della giurisprudenza di legittimità…

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