Eccesso di velocità, omologazione autovelox e contestazione differita

Corte di Cassazione Civile sez. II 27/6/2011 n. 14217

12 Aprile 2012
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La Corte di Cassazione Civile sez. II con la sentenza  27/6/2011 n. 14217, ha confermato che la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, ha ribadito che  l’accertamento eseguito ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 121/2002, cit., è oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi – direttamente gestita dall’organo di polizia operante.

In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit.), non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie dagli organi di polizia.