Entreranno in vigore le disposizioni sulla ripartizione dei proventi in caso di accertamenti effettuati con postazioni di controllo della velocità utilizzate su strade di proprietà di un ente diverso? L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

19 Aprile 2012
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Novità in arrivo dalla conversione del decreto legge 16/2012. Sanzioni più pesanti e responsabilità disciplinare e contabile in caso di inadempienza.

Con la riforma al codice della strada licenziata nel 2010 con la legge 120 abbiamo assistito all’ennesimo tentativo di penalizzare l’uso degli apparecchi o dei sistemi di rilevamento della velocità, ovvero dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, impiegati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168.

Dopo varie proposte tese a limitare la competenza territoriale della Polizia Municipale nell’effettuazione di tale tipo di controllo automatizzato, si è giunti alla distrazione di una quota dei proventi delle sanzioni, per violazioni rilevate con i suddetti strumenti, agli enti proprietari della strada sulla quale è stato effettuato l’accertamento, diversi dall’ente dal quale dipende l’organo accertatore. Quindi, rispetto al testo licenziato dal Senato, questa ripartizione non riguarderà solo le sanzioni per violazioni accertate dalla Polizia Municipale, ma anche quelle accertate dagli altri organi di polizia stradale. Quest’ultimo emendamento ha avuto il solo pregio di ristabilire un’equità sostanziale tra i vari organi di polizia stradale, perché così stando le cose, lo Stato dovrà riversare il 50 per cento dei proventi delle sanzioni accertate dalla Polizia Stradale sulle strade di proprietà degli enti locali…

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