Utilizzo del telelaser: le precisazioni del Ministero

4 Maggio 2012
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Con una recente nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che nel caso di utilizzo del dispositivo ‘radar’ , questo può essere impiegato su qualsiasi tipo di  strada, a prescindere dalla distanza dal segnale di limite, purché presidiato,  ben visibile e adeguatamente segnalato ai sensi dell’art. 142, c. 6-bis, del  Codice.

Se il dispositivo opera senza la presenza degli organi di polizia stradale, si  precisa che la distanza si riferisce al punto di installazione o al punto in cui  viene effettuato il rilievo.

Nel caso in esame, la distanza di un chilometro puo essere computata rispetto al  punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto  di effettiva installazione.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

26/03/2012 – Prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9

OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di  sicurezza stradale”. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai  cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.

Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n.  300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 in relazione alla tematica in  oggetto indicata.

La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma 2 della legge  120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di  collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal  segnale indicante il limite massimo di velocità.

Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti  intersezioni stradali. nella richiamata circolare. conformemente alle  disposizioni dell’articolo 104 Reg. C.d.S. è stato precisato che la predetta  distanza viene calcolala dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di  velocità dopo l’intersezione.

Sull’argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di  uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni .

In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti  il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l’intersezione, non  sussista l’obbligo del rispetto della predella distanza minima dal segnale posto  dopo l’intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la  segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che  precedono l’intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro  dalla postazione di controllo.

In sintesi. in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere  assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento,  quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall’eventuale  segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l’intersezione.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. sono pregati di voler estendere  il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e  Provinciale.