Il Tribunale di Prato respinge l’appello confermando che se il giudice non determina l’entità della sanzione riducendola al minimo edittale e si limita a respingere il ricorso, il ricorrente deve pagare non il minimo edittale, ma la metà del massimo, come più volte sostenuto in questo servizio

7 Maggio 2012
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