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Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo

08/05/2012 10:01 7 commenti

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Redazione

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Con la circolare prot. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25 Gennaio 2012, il Ministero dell’Interno ha chiarito le conseguenze, civili e penali, legate alla circolazione con un mezzo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo.

 

Per quanto concerne la circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del c.d.s, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 della citata norma: pagamento di una somma da €.1.886 ad €. 7.546, e sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
La circolare chiarisce che se il soggetto sorpreso a circolare con il veicolo in questione è il custode, nei suoi confronti non trova applicazione l’art. 334 del codice penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 516 € se il fatto è commesso dal custode non proprietario; reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 30 a 309 € se il fatto è commesso dal proprietario/custode) a meno che questi non si sia reso protagonista di comportamenti diretti a distruggere il mezzo o, comunque, a sottrarlo definitivamente all’esecuzione della confisca amministrativa; tuttavia, resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite all’art. 349 del codice penale sulla violazione dei sigilli, quando il trasgressore li abbia rimossi (reclusione da 3 a 5 anni e multa da 309 a 3098 € se il fatto è commesso dal custode; reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 103 a 1032 € se il fatto è commesso da persona diversa dal custode).
Per quanto concerne la circolazione del mezzo sottoposto a fermo, la circolare prevede che si applichino le sanzioni previste dal comma 8 dell’art. 214 del c.d.s (pagamento di una somma da 731 a 2928 € e confisca del mezzo), mentre si esclude l’applicazione dell’art. 334 del codice penale in quanto trattasi di norma espressamente riferita al sequestro; in caso di rimozione dei sigilli, invece, trova applicazione l’art. 349 del codice penale.

 

Circolare Ministero dell’Interno  del 25 Gennaio 2012 prot. 300/A/580/12/101/20/21/4


Nell’ambito dell’attività di controllo svolta dagli organi di polizia stradale, sono state manifestate problematiche interpretative in ordine alle sanzioni applicabili nei confronti della persona che circoli alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, secondo le disposizioni degli artt. 213 e 214 C.d.S.
Allo scopo di fornire un indirizzo unitario che orienti univocamente l’attività di cui trattasi ed alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la problematica, ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.d.S., con la presente direttiva si forniscono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nei casi sopraindicati, che si sostituiscono ed abrogano tutte le indicazioni in precedenza fornite da questo Dicastero in note, pareri o circolari.

 

1. Circolazione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell’art. 213, comma 4, C.d.S.
Qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode, la sanzione di cui trattasi, secondo un recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale (1), non concorre con quella dell’art. 334 C.P. in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 C.P. e ciò anche in ragione dell’assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell’art. 213 C.d.S.
Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell’art. 334 C.P. restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o comunque di sottrarlo definitivamente all’esecuzione della confisca amministrativa.
In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l’abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall’organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell’art. 213, comma 4, del Codice della Strada.

 

2. Circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Le indicazioni operative riportate al numero 1 della presente direttiva trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia , infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell’art. 214 C.d.S.
Resta, in ogni caso, esclusa l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo. Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell’applicazione delle richiamate sanzioni di cui all’art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell’art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.
Come per il caso del sequestro amministrativo, invece, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 349 CP.

 

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

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(1) V. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21.1.2011, n. 1963.

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7 Commenti

  • tempo fa agosto 2003, in un noto negozio concessionario e specializzati in comercio di motocicli nuovi e usati ho acqustato, pagandola un prezzo più che adeguato, una YAMAHA FJR 1300 usata. Dopo otto mesi dall’acqisto,a seguito delle mie varie richieste mi vengono consegnati a mano dal venditore concessionario , i documenti intestati a mio nome , che io, accertato che riportavano i miei dati e haimè senza leggerli attentamente in ogni loro parter ,felicemente, li infilo nella custodia, salto in sella e mi godo in piena libertà il mio bolide da 145 cv. Ora che per motivi di salute la devo vendere, scopro che per anni ho circolato in sella (con tutti i rischi annessi e connessi) ad un veicolo che non poteva circolare perchè sottoposto a fermo amministrativo, per una somma abbastanza copiscua. Ora Il concessionario e comerciante che mi ha venduto il veicolo, non vuole assumersi nessuna responsabilità in quanto (lui dice ) non ne era a conoscenza della situazione. ORA IO CHIEDO : Quali sono i doveri, gli obblighi e le responsabilità di un concessionario con licenza di commercio di veicoli nuovi ed usati? Quali sono i doveri e obblighi di un ufficio con licenza di trascrizione di passagi di proprietà? Quali sono gli obblighi e doveri di un NOTAIO che convalida tutti i documenti necessari all’atto di vendita? Quali sono i doveri e gli obblighi del PRA ? Considerato che questi signori per fare il loro ONESTO lavoro, li ho pagati profumatamente , come mi devo comportare per avere giustizia?

  • Anch’io mi trovo nella stessa situazione.
    Ho acquistato una Fiat Punto usata, per € 1.200,00.
    Sia prima che durante il perfezionamento dell’acquisto con il Passaggio di proprietà, il venditore non mi ha detto che il veicolo era sottoposto già da 8 mesi a Fermo Amministrativo per un importo di quasi € 3.000,00. L’Agenzia mi ha fatto firmare la documentazione ed ha inserito il tutto in una custodia.
    Me ne sono accorto quando sono andato a pagare il bollo, che non potevo.
    Il Venditore ha detto che provvedeva subito, ma a distanza di quasi 2 anni, ancora nulla.
    A questo punto ho fatto denuncia ai carabinieri e diffida ad adempiere al venditore. Nel frattempo sono 2 anni che la macchina è ferma sotto casa per non rischiare multe pesanti, senza considerare che in caso di incidente l’Assicurazione non ti copre.
    Quindi ho deciso di pagare io il debito che ormai aveva raggiunto € 3.400,00, e spero di riuscire a farmelo rimborsare.
    Sono dei Truffatori.
    Al P.R.A. mi hanno detto che uno deve fare prima la visura del mezzo che intende acquistare, ma io che ne sapevo, mica sono un Avvocato. Io so fare il mio lavoro solamente.
    Spero solo che al Venditore Truffatore gli venga un accidenti secco, questo potrà consolarmi.

  • il colpevole a mio avviso non è il venditore ma di chi fa le leggi in Italia c’è ne sono così tante che avvolte una legge ne contraddice un’altra per esempio che senso ha fare un iscrizione al pra e poi la vendita vera e propria sul libretto però quello che conta è l’iscrizione al pra? in poche parole su una macchina si fa un doppio passaggio e molti giocano su questa cosa

  • non è possibile in quanto quando si effettua il trapasso il fermo amministrativo viene evidenziato e il processo di trapasso interrotto

  • mi hanno rubato il scooter sottoposto a sequestro amministrativo,e ho il art.334,pensate che vado in galera per questo? Datemi una risposta perfavore…..?

  • Il 24 Luglio del 2011, a mio marito glie stata ritirata la patente per un’anno e il fermo amministrativo del auto. L’auto me l’hanno data in custodia a me , ma senza poterla guidare perchè è in testata a lui, ma per quanto tempo dovrà rimanere ferma oltre tutto a casa . Mi è stato detto ma non so se è vero che può andare in prescrizione dopo 5 anni sono passati quasi due, chissà se ci sono speranze . Saluto
    Maria

  • invece io avevo due fermi amministrativi sulla mia auto uno per mancanza di assicurazione e il secondo per aver circolato con l’auto sequestrata a fermo amministrativo,
    e l’auto mi e stata confiscata, e stavo aspettando che se la veniva a prendere la prefettura ma quella testa di c..
    di mio fratello la venduta ad uno che la faceva demolire in germania ora vi chiedo cosa rischio per piacere qualcuno melo faccia sapere grazie.

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