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Si ricorderà come, con la modifica all’articolo 100, apportata dalla legge 19 luglio 2010, n. 120, i rimorchi, in quanto immatricolati e quindi muniti di targa propria, non dovranno più esporre posteriormente la riproduzione della targa della motrice, ma la deroga varrà solo per i rimorchi dotati delle nuova targa di immatricolazione, in quanto la soppressione della parte iniziale dell’articolo 100, comma 4, si applica solo a partire dalla data di entrata in vigore della modifica del regolamento e solo per i rimorchi immatricolati o reimmatricolati successivamente a tale data.
Il Ministero ha ritenuto, infatti, che l’obbligo della targa ripetitrice per i rimorchi diversi dai carrelli appendice viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all’emanazione del decreto…