La nuova versione della Comunicazione di Inizio Lavori ( C.I.L.)

27 Giugno 2012
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Le Modifiche apportate alla Comunicazione di inizio attività

 

L’art. 6 del DPR 380/2001 è stato ancora modificato con il DL 22/06/2012 n. 83 convertito in L. 7/8/2012 n. 134 ( Decreto sviluppo).

I cambiamenti apportati dalla Novella sono in primo luogo la non obbligatorietà di allegare alla Comunicazione di Inizio Lavori ( CIL) le autorizzazioni ed assensi qualora essi siano previsti. Tali atti servono ancora ma l’interessato li deve tenere conservati presso  di sé a disposizione degli organi deputati al controllo.

Rimane del tutto inalterato l’obbligo di attendere il rilascio, quando previsto, del preventivo atto abilitativo ( es. autorizzazione paesaggistica)  e di non iniziare i lavori affinché tali assensi non siano pervenuti al richiedente.

Spetterà comunque al tecnico abilitato, che sottoscrive la CIL, asseverare che sono stati richiesti e acquisiti le autorizzazioni e gli altri atti richiesti necessari ai fini istruttori.

Altro aspetto. Viene inserito , sempre all’interno dell’art. 6, il comma 2, lettera e – bis), ove troviamo una nuova tipologia di intervento libero – asseverato ( alla pari di quanto già previsto per la manutenzione straordinaria di cui alla lettera a) e cioè :

 

1) Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa.

Riguarda sostanzialmente le sole opere interne che vadano ad interessare le strutture del fabbricato (es. pareti portanti, solai, travi ecc) perché a tal punto occorrerà obbligatoriamente, da parte del richiedente , presentare anche l’autorizzazione sismica, prima di presentare la CIL. Se tali opere richiedono un deposito sismico strutturale, questo va presentato contestualmente o prima della CIL.

 

2) Modifiche della destinazione d’uso dei locali ad esercizio di impresa

E’ chiaro in questo caso il tentativo del legislatore di mirare al recupero dei vecchi fabbricati ormai inoperosi e di riconvertirli in altre attività.

Tale novità, che riguarda solo gli immobili sede di attività economiche, non riguarda le residenze e dà la concreta possibilità di presentare al Comune una CIL per realizzare, per esempio opere edili all’interno di un negozio, o di un capannone industriale o di effettuare un cambio d’uso da magazzino a laboratorio oppure da negozio a magazzino ecc. Pertanto si potranno realizzare dei CAMBI D’USO SENZA CARICO URBANISTICO di tipo gratuito e quindi senza aumento del carico urbanistico. Se, ovviamente, oltre al cambio d’uso occorrerà l’esecuzione di opere edili “corpose” si andrà nel campo d’azione della SCIA o del Permesso di Costruire.

Il tutto sempre in totale conformità sia con la normativa urbanistico – edilizia nazionale e regionale sia con gli strumenti urbanistici comunali.

Un ultimo aspetto della normativa è quello che ha voluto prevedere anche per le opere di cambio d’uso di edifici produttivi ( lettera e-bis)  l’obbligatorietà di trasmettere allo sportello unico per l’edilizia, oltre alla CIL asseverata, i dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori (unitamente al DURC , iscrizione alla camera di commercio) così come già accade per le opere di manutenzione straordinaria.