Maggioli Editore

 

L’assegnazione dell’arma all’Agente di Polizia Locale è un diritto soggettivo

05/07/2012 10:40 0 commenti

Condividi questo articolo

Autore:

Domenico Giannetta

Tags:

Con la Sentenza n. 292 del 2012 il TAR della Regione Emilia Romagna, conferma che l’assegnazione dell’arma ad un operatore di polizia municipale è un diritto soggettivo.


Una volta conferito da parte della Prefettura competente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, l’amministrazione comunale deve assegnare l’arma all’operatore di polizia municipale.

 

I giudici del TAR hanno definito che “l’assegnazione dell’arma ad un agente scelto della polizia municipale è una posizione giuridica da tutelare” posizione giuridica talmente importante che la sua violazione (ossia il non riconoscere/non assegnare l’arma) è “LESIVO IN MODO RILEVANTE”.


Aspetto essenziale di ogni diritto soggettivo, è il carattere assoluto della protezione che viene accordato al suo titolare, protezione che quindi non solo gli consente di proporre domanda di annullamento di quel provvedimento amministrativo della pubblica amministrazione che va ad incidere negativamente sul suo esercizio, ma una volta accordato dal TAR tale annullamento, il diritto di chiedere il risarcimento del danno al Giudice ordinario per la sua lesione.

La disciplina della materia è contenuta nella Legge n. 65 del 7.3.1986 – Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale e nel DM Interno del 4.3.1987 n. 147 – Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Per la dotazione d’armi in capo alla polizia municipale ed esattamente agli operatori ai quali il prefetto conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previa deliberazione del Consiglio Comunale, gli agenti possono portare l’arma senza bisogno di licenza. Il DM n. 145 del 1987 prevede a tal proposito che gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale in possesso della qualifica d’agente di pubblica sicurezza possono portare le armi in dotazione per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie e di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite nei regolamenti comunali. L’arma di cui possono essere dotati gli appartenenti alla polizia locale, è secondo il DM n. 145/1977, la pistola automatica o la pistola a rotazione. Per i servizi di polizia rurale è possibile la dotazione dell’arma lunga da sparo. E’ ammesso l’uso della sciabola per i servizi d’onore.

 

E’ importante ricordare che l’armamento nei Corpi di Polizia Municipale è adeguato e proporzionale alle esigenza di difesa personale (art. 1 – D.M. 145/1987), ed è pertanto logico e naturale che qualora non si proceda a tale assegnazione, si leda il diritto dell’operatore alla propria difesa personale.

 

Il TAR per la Emilia Romagna, sez. II,  07/05/2012, n. 292


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2011, proposto da: Giampiero Rondini, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Ghedini e Filippo Quintiliani, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via Montello n. 18;

 

contro


Comune di Cesena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;

 

per l’annullamento


a)del provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell’arma all’Agente di Pubblica Sicurezza Giampiero Rondini, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale; b) dell’ordine di servizio n. 5 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena del 28/9/2011, con cui veniva disposto che il ricorrente venisse assegnato al Nucleo Informatori – Educazione stradale con decorrenza immediata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO


Con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell’arma all’Agente di Pubblica Sicurezza Giampiero Rondini, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale. L’interessato ha inoltre esteso l’impugnativa all’ordine di servizio n. 5 del 28/9/2011, con il quale il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena ne ha disposto il trasferimento al Nucleo Informatori – Educazione stradale con decorrenza immediata.

 

Il ricorrente deduce, a sostegno del gravame, censure rilevanti violazione dell’art. 6 del D.M. n. 145 del 1987, dell’art. 5 della L. n. 65 del 1986, dell’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931 e, infine, dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, oltre che doglianze rilevanti eccesso di potere, sotto i profili di violazione del giusto procedimento, insufficienza e illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta, e rilevanti, infine, in relazione al secondo atto impugnato, illegittimità in via derivata rispetto al primo provvedimento.

 

L’amministrazione comunale resistente, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 1/3/2012, la causa è stata chiamata ed essa, dopo che le parti sono state informate della possibilità di emissione di una sentenza nel merito ex art. 60 cod. proc. amm., è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.

In particolare risultano fondate le censure rilevanti violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e rilevanti eccesso di potere per insufficiente ed illogica motivazione.

Riguardo al primo punto, si osserva che, trattandosi di provvedimento comunale a carattere discrezionale e lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente (non assegnazione dell’arma da tempo e continuativamente in dotazione ad un agente scelto della Polizia Municipale), l’amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l’avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato, dandogli la possibilità di formulare, al riguardo, le proprie osservazioni.

Nella specie, poi, non si rileva la sussistenza di particolari esigenze di celerità ed urgenza tali da giustificare l’omissione dell’avviso e, comunque, tali esigenze non risultano evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.

In relazione al secondo punto, si osserva che l’amministrazione procedente non ha assolto l’onere motivazionale di estrinsecare l’iter logico seguito per addivenire alla determinazione di non rinnovare l’assegnazione dell’arma al ricorrente e di trasferirlo ad altro servizio comunale.

Ciò in presenza, da un lato, di un unico elemento a sfavore, peraltro risalente nel tempo, costituito dalla condanna penale subita dal ricorrente in data 22/10/1992 (anteriormente, quindi, alla immissione in servizio quale agente di Polizia Municipale del comune di Bologna) perché dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e in presenza, dall’altro lato, di una carriera quale agente della Polizia Municipale vincitore di pubblico concorso, sviluppatasi senza elementi negativi dal 2002 al 2006 presso il comune di Bologna e dal 2006 fino ad ora presso il comune di Cesena, con assegnazione al medesimo dell’arma, in via continuativa dal 4/9/2003 fino all’adozione del provvedimento impugnato. Oltre a ciò, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto anche valutare, ancora in riferimento alla predetta condanna penale ex artt. 444 e 445 c.p.p., che in data 28/3/2002 il G.I.P. di Tempo Pausania ha dichiarato estinto il relativo reato (v. doc. n. 12 del ricorrente).

In relazione a tali fatti, risulta di conseguenza del tutto insufficiente ed irragionevole la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto essa si limita a dare rilievo unicamente alla citata condanna penale.

Stante l’accertata illegittimità del provvedimento di non assegnazione dell’arma principalmente impugnato, va accolta anche la censura di illegittimità in via derivata rassegnata dal ricorrente nei riguardi del consequenziale atto (ordine di servizio n. 5) di assegnazione del medesimo ad altro ufficio comunale.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto, e, per l’effetto, sono annullati gli atti con esso impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati. Condanna il comune di Cesena, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., tenuto conto della limitata complessità delle questioni esaminate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Print This Post

Lascia un Commento


Ultimi Articoli

  • CdS Ultimi approfondimenti Patente di guida: per il rinnovo bastera’ il duplicato. Ciao tagliando e bollino, trasmissione via Internet

    Patente di guida: per il rinnovo bastera’ il duplicato. Ciao tagliando e bollino, trasmissione via Internet

    Il bollino e il tagliando salutano tutti, tra poco basterà un duplicato della patente di guida per ottenere il rinnovo della stessa: è quello che prevede un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà esaminato la prossima settimana dalla conferenza unificata. Il decreto annuncia procedure completamente nuove per il rinnovo della patente di guida, reso possibile grazie alla semplice emissione del duplicato, senza dover più ricorrere all’apposizione dei tagliandi adesivi. La normativa n. 120 del 2010 era intervenuta, [...]

    Leggi ancora →
  • Servizio di PL Ultimi approfondimenti Dipendente pubblico e diritto al trasferimento

    Dipendente pubblico e diritto al trasferimento

    Il contenzioso riguardava il mancato riconoscimento del diritto al trasferimento di un dipendente pubblico adducendo, come motivazione, il fatto che vi fosse qualche altro familiare nella possibilità di accudire il familiare. Il TAR Lazio-Roma sez. I quater sentenza 22.04.2013 n. 4033 ha riconosciuto che, se è vero che “alla luce delle modifiche normative intervenute e soprattutto di quelle più recenti, può affermarsi, sul piano generale che, per usufruire del diritto al trasferimento nella sede più vicina alla residenza del familiare [...]

    Leggi ancora →
  • Ultimi approfondimenti Equitalia: niente proroga. 6000 Comuni verso le ingiunzioni

    Equitalia: niente proroga. 6000 Comuni verso le ingiunzioni

    Domani c’è in programma il Consiglio dei ministri, tuttavia al momento nell’ordine del giorno non è prevista una questione piuttosto delicata e complessa, l’addio di Equitalia alla riscossione dei tributi locali. La società nella giornata di ieri ha reso noto agli Enti locali di non inviare ulteriori ruoli da lunedì, ciò comporta che in 6 mila Comuni ora come ora non ci sia uno strumento alternativo, un soggetto che possa occuparsi della riscossione coattiva. Questo comporta per i cittadini che [...]

    Leggi ancora →
  • CdS Ultimi approfondimenti Ebbrezza in bicicletta

    Ebbrezza in bicicletta

    Per la verità la rima ricorda una canzone d’altri tempi, ma la storia che raccontiamo oggi a che fare con un soggetto che andava in ebbrezza in bicicletta (non si sa, per restare nel riferimento storico canoro, anche in bellezza).   Discostandosi dalla pressoché univoca interpretazione secondo la quale il titolo di guida può essere sospeso solo per violazioni commesse alla guida di veicoli a motore, il Giudice di primo grado aveva invece applicato la sospensione della patente di guida [...]

    Leggi ancora →
  • Servizio di PL Ultimi approfondimenti Visite fiscali: marcia indietro o rettifica?

    Visite fiscali: marcia indietro o rettifica?

    Lo avevamo scritto recentemente: cioè la sospensione  delle visite fiscali per carenza di risorse. Dopo le notizie apparse sulla stampa specializzata, sul sito della  funzione pubblica appare una rettifica (o smentita a seconda di come la si vuole interpretare). Si precisa infatti che “Il provvedimento adottato dall’INPS riguarda solo le visite disposte d’ufficio (non previste per il settore pubblico), mentre l’Istituto continuerà ad effettuare le visite richieste dai datori di lavoro (i cui oneri sono a loro carico).   Il provvedimento [...]

    Leggi ancora →
  • Ultimi approfondimenti Cambia la normativa sulla CQC

    Cambia la normativa sulla CQC

    Con il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17/4/2013 (G.U. 3/5/2013 n. 102 – Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attivita’ professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC – cambiano le regole.   Come si ricorderà, la nuova normativa sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio scorso (anzi dal 2 febbraio scorso visto che le modifiche e correzioni entrarono in vigore, con non pochi problemi con un paio [...]

    Leggi ancora →
  • Servizio di PL Ultimi approfondimenti Procedimento disciplinare e termini da rispettare

    Procedimento disciplinare e termini da rispettare

    Nel procedimento disciplinare, quello che deve essere rispettato è il termine perentorio per l’intero procedimento. Questo il senso della pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI del 03.05.2010 n. 2506 dove si afferma che “in materia di procedimenti disciplinari i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine [...]

    Leggi ancora →
  • CdS Ultimi approfondimenti Sosta a pagamento: le cose non stanno come dice il Ministero Infrastrutture e Trasporti

    Sosta a pagamento: le cose non stanno come dice il Ministero Infrastrutture e Trasporti

    Sosta e pagamento omesso, eterno dilemma: c’è sanzione oppure si tratta di un semplice inadempimento contrattuale? Sull’argomento è intervenuto il MIT con Parere 15/1/2013, prot. n. 370 nel quale si legge che il mancato pagamento configurerebbe solo inadempimento contrattuale con possibilità di recupero ed applicazione eventuale di penale fissata da regolamento comunale. Premesso che il MIT non è né organo di coordinamento delle forze di polizia a competenza stradale (artt. 11 e 12 cds), né organo giurisprudenziale, il parere in [...]

    Leggi ancora →
  • Ultimi approfondimenti Offrire pochi soldi per “chiudere un occhio” non è istigazione alla corruzione

    Offrire pochi soldi per “chiudere un occhio” non è istigazione alla corruzione

    I fatti traggono origine dal comportamento di un utente accusato di istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale) per “aver offerto a due agenti della polizia stradale la somma di Euro 10,00 al fine di indurli a compiere un atto contrario al proprio dovere di ufficio e più precisamente l’omettere la contestazione dell’infrazione al codice della strada appena commessa dal omissis, condotta concretatasi nel porre la banconota in vista nella carta di circolazione consegnata ai due agenti, profferendo al contempo [...]

    Leggi ancora →