La SCIA va oltre il controllo di legittimità costituzionale

8 Luglio 2012
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164 del 27 giugno 2012, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento alle norme che hanno introdotto e disciplinato la SCIA, nonché l’applicazione di questo istituto all’attività edilizia.

 

La Corte replica che le modalità per avviare un’attività economica o un intervento edilizio sono prestazioni essenziali per il cittadino e pertanto deve essere garantita l’uniformità a tutti; solo lo Stato può farlo. A prescindere dal tema specifico della Scia sarà interessante verificare presto se il ragionamento della Corte sarà applicato a tutti gli interventi statali in tema di semplificazione amministrativa, almeno quelli sulle questioni più operative: tempi, documentazione, controlli ex-post. Infatti entro il 2012 sono attesi i regolamenti per le liberalizzazioni/semplificazioni promessi dalle manovre del Governo Monti.

 

La disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, costituisce per la Corte un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in quanto «l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di prestazione, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati», derivante dalla natura di «prestazione specifica, circoscritta all’inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l’iniziativa medesima».

 

Ne discende che la disciplina della SCIA trova legittima applicazione anche in edilizia, in quanto l’edilizia, come l’urbanistica, rientra nella materia «governo del territorio», appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, che comprendono anche la semplificazione amministrativa. Quindi la legittimazione dell’intervento statale nella specifica disciplina della SCIA in edilizia viene individuato nell’esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.