Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. G. Simonato

18 Luglio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Ha per finalità la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto cose in conto terzi e il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci in conto terzi.
Premessa necessaria e ineludibile a questa trattazione è l’identificazione delle nuove figure che, per la prima volta, entrano a far parte e acquistano un ruolo di primo piano nel mondo dell’autotrasporto merci per conto di terzi. Secondo l’art. 2 del d. lgs. 286/2005, si deve intendere per:
1. Attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
2. Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
3. Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
4. Caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto…

Continua a leggere