Chiarimenti veicoli esenti dall’applicazione del Reg. CE n. 561/2006 – Circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero dei Trasporti del 10/7/2012

26 Luglio 2012
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Come noto, con il Decreto del Ministero dei Trasporti 20 giugno 2007, in attuazione dell’art. 13 del regolamento 561/2006 sono state concesse per talune tipologie di veicoli che effettuano trasporti stradali sul territorio nazionale deroghe alle disposizioni relative all’osservanza del rispetto dei tempi di guida e di riposo.

 

I Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, con la circolare specificata in oggetto hanno ritenuto opportuno fornire alcune importanti indicazioni, con specifico riferimento all’attività di manutenzione delle reti (lett. h) art. 13 Reg. Ce n. 561/2006), per consentire agli organi di controllo di svolgere facilmente i propri compiti ed evitare incertezze nelle imprese di trasporto stradale che operano nell’ambito delle attività su menzionate.

 

Pertanto, al fine di verificare l’esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga, è necessario tenere conto dell’attività effettivamente posta in essere e dell’utilizzo permanente del veicolo per una delle attività per le quali è riconosciuta la deroga.

 

Gli organi di controllo, quindi, in occasione dei controlli su strada, sono tenuti a verificare dalla documentazione presente a bordo del veicolo:

 

• Se il veicolo è in disponibilità di un’impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati;

• Se il veicolo svolge, sulla base di un contratto, che lega l’ente gestore o concessionario del servizio all’impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle attività di manutenzione previste;

• Se il veicolo è in disponibilità di un’impresa che ha sub-appaltato l’attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore o concessionario del servizio.

 

È importante sottolineare, l’ulteriore specificazione fornita dai Ministeri in merito alla revisione di tali veicoli.

 

I Ministeri hanno stabilito che in occasione della revisione annuale di tali veicoli, il soggetto che richiede l’operazione di revisione dovrà presentare agli uffici che effettuano la revisione la documentazione sopra specificata.

 

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