Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro le controversie relative la revoca di incarichi dirigenziali disposta per gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità. Consiglio di Stato 7/6/2012, n. 3352

31 Luglio 2012
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In applicazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro le controversie relative la revoca di incarichi dirigenziali disposta per gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all’art. 3-bis, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; in tal caso, infatti, essa è equiparabile a fatti di inadempimento e, quindi, attiene alla risoluzione del rapporto di lavoro privato ed è rimessa alla cognizione della giurisdizione del giudice ordinario.

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