Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale. Approfondimento di G. Simonato

6 Agosto 2012
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Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo su strada, diverse per presupposti e modalità.
Il comma 8bis dell’art. 179 C.d.S., introdotto dall’art. 30 L.120/2010, prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente, da parte del comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
L’autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali…

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